È illegittimo il mancato riconoscimento all’insegnante, ai fini della procedura di mobilità di cui all’art. 1, comma 108, legge 13 luglio 2015, n. 107, del servizio prestato presso una scuola paritaria. In particolare, è illegittima la lettera B del punto I della tabella di valutazione dei titoli, allegata al C.C.N.L. dell’8 aprile 2016 per la mobilità del personale docente, in quanto non riconosce la valutabilità, ai fini dell’effettuazione della procedura di mobilità, del servizio prestato presso una scuola paritaria, trattandosi di disposizione di natura contrattuale in contrasto con disposizioni di legge, con conseguente nullità della stessa per violazione dei vincoli nella contrattazione collettiva di cui all’art. 40, comma 1, ult. cpv., d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, e sua disapplicabilità ai sensi del combinato disposto del comma 3-quinquies dello stesso articolo e degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.

Tribunale sez. lav. - Roma, 04/05/2017, n. 4088