L'infortunio sul lavoro è dovuto in tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta «in occasione di lavoro» che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni, «con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore». Così ha rilevato la Corte di Cassazione (sentenza del 3 agosto 2021, n. 22180) allorquando sia accertato che la scelta di accompagnare a casa il collega fosse stata proprio una scelta personale del lavoratore defunto, non determinata da alcuna richiesta del datore di lavoro, e che quindi «l'evento fu frutto di un arbitrario aggravamento del rischio determinato dalla condotta del lavoratore» poiché «la mancata percorrenza dell'iter normale per raggiungere la propria abitazione dal lavoro è stata il frutto di una scelta nell'ambito di una pluralità di alternative possibili».
Peraltro In tema di infortuni sul lavoro, gli eredi del lavoratore non hanno diritto all'indennizzo per infortunio in itinere se il congiunto è deceduto mentre accompagnava a casa un collega. La scelta, fatta per motivazioni del tutto personali, di effettuare un percorso diverso rispetto al normale tragitto lavoro-casa interrompe, infatti, il nesso causale e funzionale con l'attività lavorativa e rientra nel cd. rischio elettivo inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore.