L’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 297/1994 (TU delle leggi della Scuola) cita testualmente:

“8. I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal Direttore didattico e dal Preside (oggi Dirigenti Scolastici) oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; …”

Il disposto di questo comma risolve direttamente il problema posto, in quanto il Dirigente Scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un qualsiasi Docente che sia membro del Consiglio stesso. È abbastanza ovvio che il Coordinatore debba essere membro del Consiglio. Inoltre né la norma citata e né alcun’altra norma, specifica né se la delega può essere fatta di volta in volta o anche essere valida per l’intero anno scolastico, né per quali attività e competenze del Consiglio può essere fatta. Pertanto, essendo la funzione di presidenza del Consiglio di classe una funzione delegabile, rimane esclusivamente in capo al Dirigente Scolastico la decisione di:

  • delegare tale funzione;
  • delegarla di volta in volta o una volta sola con validità per l’intero anno scolastico;
  • delegarla per qualsiasi attività e competenza il Consiglio debba essere riunito, compresi gli scrutini intermedi e finali;

Proprio perché costituisce l’esercizio del potere di delega del Dirigente, essa non richiede delibere degli Organi collegiali.

È ovvio che nel caso in cui il Dirigente Scolastico avesse de-legato la presidenza al Coordinatore o ad altro docente della classe e decidesse di presiedere il Consiglio, automaticamente per quella seduta riassume la propria competenza.

Una riflessione a parte merita il caso di assenza del Dirigente Scolastico per legittimo impedimento. Il Dirigente Scolastico, come abbiamo visto, può delegare la presidenza solo ad un membro del Consiglio. Pertanto non è legittima la delega della Presidenza al Collaboratore Vicario comunque e solo in quanto tale (come purtroppo avviene ancora in molte occasioni), ma solo nel caso in cui il Collaboratore Vicario sia anche membro del Consiglio interessato.

Quando invece l’impedimento del Dirigente Scolastico è do-vuto ad un impedimento di legge, ossia nel caso in cui il Dirigente Scolastico sia assente per legittimo impedimento (assente per malattia, assente per lutto, ecc.) il Collaboratore Vicario assume tutte le funzioni del Dirigente e come tale potrebbe presiedere il Consiglio di classe anche non essendo docente di quella classe ed anche se tale funzione è stata in precedenza delegata al Coordinatore.

La delega da parte del Dirigente Scolastico deve risultare da un atto scritto.

A tutto ciò si è resa conforme anche la giurisprudenza. Illu-minante in proposito è la sentenza del TAR Lazio del 28/5/2010 secondo cui “Il Dirigente Scolastico può delegare la presidenza del Consiglio a un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.

Dunque, per come è stato posto il quesito, la richiesta della RSU anche in questo caso appare infondata.