Nella prima seduta del Collegio dei Docenti, il Dirigente Scolastico nomina cinque Collaboratori, di cui uno con funzione Vicaria ed uno come secondo Collaboratore e altri tre ognuno come Responsabile delle tre sezioni staccate di cui la scuola è dotata. Un gruppo di docenti in sede di Collegio si oppone alle determinazioni assunte dal Dirigente Scolastico facendo presente che è il Collegio dei Docenti competente alla nomina di tutte le figure organizzative della scuola e che comunque il CCNL vigente non permette la nomina di più di due collaboratori del Dirigente, in ciò supportato anche da una diffida sindacale.

E’ corretta la condotta del dirigente scolastico? Quali determinazioni deve egli assumere?

La scelta dei Collaboratori del Dirigente Scolastico e la nomina del Vicario rientrano nell'autonoma ed esclusiva competenza del Dirigente Scolastico, mentre il Collegio dei Docenti può individuare i docenti cui assegnare le Funzioni strumentali, ma solo per compiti connessi con l'attività educativo – didattica

.Il CCNL 29/11/2007, con il combinato disposto dell’art. 34 e art. 88, comma 2, lett. f) finalmente chiarisce anche il numero dei Collaboratori del Dirigente Scolastico che possono essere retribuiti con i finanziamenti a carico del Fondo dell’Istituzione.

Qui ovviamente sorge un problema che il contratto non ha tenuto presente. Il Dirigente Scolastico può avere necessità di più di due collaboratori nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Si pensi, per esempio, alle scuole con sezioni o plessi staccati, a volte anche in numero di 5 o 6, in cui c’è la necessità, da parte del Dirigente Scolastico, di avere un proprio delegato Addetto alla vigilanza di tali sedi, come nel caso in discussione. In questo caso il Dirigente dovrà allora ricorrere al disposto dell’art. 88, comma 2, lettera k): “compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo o d'Istituto nell'ambito del POF” avendo cura di deliberare in seno al Consiglio di Circolo o di Istituto quelle attività da retribuire a carico del Fondo dell’istituzione, utili e necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, che non possono essere realizzate dai due Collaboratori.