Nelle procedure di evidenza pubblica, la dichiarazione non veritiera costituisce un’autonoma fattispecie di esclusione ed è possibile ricorrere all’istituto del «falso innocuo » solo se la lex specialis non prevede una sanzione espulsiva espressa per la mancata osservanza di puntuali prescrizioni sulle modalità e sull'oggetto delle dichiarazioni da fornire. Di conseguenza, anche accedendo alla tesi sostanzialistica, ricorre un’ipotesi di c.d. “falso innocuo” — e, quindi, irrilevante — solo quando il partecipante sia in realtà in possesso di tutti i requisiti richiesti e la lex specialis non preveda espressamente la pena dell’esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull’oggetto delle dichiarazioni da fornire.
TAR VENERO n.115 - Sez. I — 2 febbraio 2017