Entro il 16 del mese successivo al quale sono stati pagati i compensi al professionista collaboratore occasionale con mod. F24EP bisogna effettuare il versamento. Le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: P10, PXX. 
Se durante l’anno i professionisti occasionali superano i 5.000 €, l’INPS prevede l’obbligo all’iscrizione alla gestione separata. I contributi da versare saranno dovuti solo sulla parte eccedente i 5.000 € e non sul totale delle prestazioni occasionali. 
Nello specifico, dovrà essere il lavoratore occasionale a comunicare al proprio committente che con la prestazione in essere supererà il limite. A questo punto il committente dovrà procedere al versamento dei contributi. I contributi da versare saranno 1/3 a carico del lavoratore (trattenuti direttamente nella ricevuta) e 2/3 a carico del committente. 
La parte a carico del lavoratore occasionale sarà versata sempre dal committente, che attuerà un’ulteriore ritenuta oltre a quella del 20% a titolo d’acconto per l’imposta. 
Ne consegue che qualora sia presente anche la quota previdenziale, la base imponibile fiscale su cui applicare la ritenuta di acconto e quella previdenziale sarebbero diverse:
quella fiscale è rappresentata dall’importo complessivamente addebitato al committente (comprensivo di spese); 
quella previdenziale è rappresentata invece dal solo compenso riferito alla prestazione di lavoro, al netto quindi delle spese. 

Sanzioni 

Il mancato o ritardato pagamento, ossia l’omissione contributiva, per il quale è previsto il pagamento di una sanzione civile annua pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, per un importo massimo del 40 per cento dei contributi non corrisposti.