I compiti e le funzioni del Consiglio d’Istituto sono definiti dall’art. 10 del D.lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli artt. 2,3,4,5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/1999 e 105/2001, nonché, per la parte contabile, dal Regolamento di contabilità (Decreto Interministeriale n.129 del 2018).
Il Consiglio di istituto:
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Approva gli indirizzi generali del PTOF e determina le forme di autofinanziamento;
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Approva il Programma annuale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
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Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
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Approva le modifiche al programma annuale (art. 10 D.I. 129/2018);
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Approva, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all’esame del Collegio dei revisori dei conti (art. 23 D.I. 129/2018);
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Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese (art.21 D.I. 129/2018);
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Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. nella prima riunione utile;
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Delibera sulle attività negoziali di cui all’art. 45 comma 1 del D.I. 129/2018;
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Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.45 comma 2 del D.I. 129/2018).
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Predispone la relazione sul Programma annuale;
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Propone il Programma Annuale all’approvazione del Consiglio d’Istituto;
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Propone le modifiche al Programma annuale all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola (POF) nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
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adozione del regolamento d’istituto;
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criteri generali per la programmazione educativa;
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criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione;
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promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
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partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
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forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’istituto;
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esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto e sull’espletamento dei servizi amministrativi;
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esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.lgs. 297/1994;
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esercita competenze in materia d’uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’art. 94 del D.lgs. 297/1994 e degli artt. 2,3,4,5 del DPR 275/1999 come modificato dai DPR 156/1999 e 105/2001;
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delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
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delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica (art. 26, com. 8 CCNL);
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delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CCNL);
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si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza;
Avendo il DPR 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell’art. 5 del D.lgs. 297/1994, la giunta esecutiva non ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all’Organo di Garanzia interno all’Istituto.