La qualità di genitore, anche se non affidatario del figlio in seguito alla separazione con l'altro coniuge, conferisce il diritto ad accedere alle informazioni relative alla frequenza del proprio figlio nella scuola (riguardanti, nella specie, il numero e i motivi delle assenze, il numero dei pasti consumati e l'avvenuta — o meno — preiscrizione all'anno scolastico successivo); tale diritto non è condizionato ad una eventuale autorizzazione da parte del Tribunale, dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità di inserimento nella scuola dallo stesso frequentata.

T.A.R. sez. III - Roma, 19/06/2018, n. 6849