Con il termine “sharenting” si intende il fenomeno della condivisione online costante da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri figli/e (foto, video, ecografie).
Il neologismo, coniato negli Stati Uniti, deriva dalle parole inglesi “share” (condividere) e “parenting” (genitorialità). La gioia di un momento da condividere, pubblicando l'immagine dei propri figli, è un'emozione comprensibile, ma allo stesso tempo è necessario chiedersi se ci sono rischi nell’eccessiva sovraesposizione online.
Lo sharenting è un fenomeno da tempo all’attenzione del Garante, soprattutto per i rischi che comporta sull’identità digitale del minore e quindi sulla corretta formazione della sua personalità. La diffusione non condivisa di immagini rischia inoltre di creare tensioni anche importanti nel rapporto tra genitori e figli.
È dunque necessario che i “grandi” siano consapevoli dei pregiudizi cui sottopongono i minori con l’esposizione in rete (tendenzialmente per sempre) delle loro foto, anche in termini di utilizzo di immagini a fini pedopornografici, ritorsivi o comunque impropri da parte di terzi.
Per tale motivo l’Autorità ha proposto di estendere a questi casi la particolare tutela assicurata dal Garante sul terreno del cyberbullismo.
È bene riflettere sul fatto che postare foto e video della vita dei minori, magari accompagnati da informazioni come l'indicazione del nome, l'età o il luogo in cui è stato ripreso, contribuisce a definire l’immagine e la reputazione online.
Ciò che viene pubblicato online o condiviso nelle chat di messaggistica rischia di non essere più nel nostro controllo e questo vale maggiormente nel caso dei minori. Quando qualcosa appare su uno schermo, non solo può essere catturato e riutilizzato a nostra insaputa da chiunque per scopi impropri o per attività illecite, ma contiene più informazioni di quanto pensiamo, come ad esempio i dati di geolocalizzazione.
Chiediamoci sempre se i nostri figli in futuro potrebbero non essere contenti di ritrovare loro immagini a disposizione di tutti o non essere d’accordo con l’immagine che gli stiamo costruendo.
È bene essere consapevoli che stiamo fornendo dettagli sulla loro vita e che potrebbero anche influenzare la loro personalità e la loro dimensione relazionale in futuro.
Se proprio decidiamo di pubblicare immagini dei nostri figli, è importante provare almeno a seguire alcune accortezze, come:
- rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per "pixellare" i volti, disponibili anche gratuitamente online);
- coprire semplicemente i volti con una “faccina” emoticon;
- limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono o che sono affidabili e non condividono senza consenso nel caso di invio su programma di messagistica istantanea;
- evitare la creazione di un account social dedicato al minore;
- leggere e comprendere le informative sulla privacy dei social network su cui carichiamo fotografie, video, etc.
Precisazioni del Garante Privacy - No a foto di minori di 14 anni sui social senza il consenso di entrambi i genitori
Per postare sui social network immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori. Invece se il minore ha compiuto quattordici anni la normativa italiana gli riconosce la facoltà di decidere autonomamente sulla pubblicazione.
È quanto ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali intervenuto a seguito del reclamo di una madre, che lamentava la pubblicazione di una foto del figlio, minore di quattordici anni, da parte del padre sul proprio profilo Facebook.
La donna aveva già chiesto all’uomo, senza alcun risultato, la rimozione dell’immagine, ritenendola lesiva della riservatezza e della reputazione del figlio.
Il bambino era ritratto insieme al fratello, anch’egli minore e la foto era accompagnata da un commento del padre sulla loro somiglianza pur essendo nati da madri diverse.
Nel provvedimento l’Autorità ha precisato che il consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di immagini di minori di quattordici anni è richiesto anche se al padre e alla madre, benché non più conviventi, sia stato riconosciuto l’affidamento condiviso dei figli. Pertanto, ha concluso il Garante, la pubblicazione della foto del minore sulla “piazza virtuale” dei social è da considerarsi illecita.
L’Autorità ha perciò ammonito il padre, tenendo conto del fatto che non avesse precedenti analoghi, ed ha disposto il divieto di pubblicazione dell’immagine del figlio senza il consenso di entrambi i genitori.
Il padre dovrà inoltre comunicare, entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, quali iniziative abbia intrapreso per adempiere alle prescrizioni del Garante.