Il legale della famiglia di un alunno minorenne ha fatto pervenire al Dirigente Scolastico un atto di citazione a comparire avanti al Tribunale civile nei confronti del MIUR e del Legale Rappresentante della scuola interessata (Dirigente Scolastico), con invito a costituirsi, richiedendo un risarcimento danni piuttosto cospicuo.
Il danno ricevuto dall’alunno si è verificato a seguito di infortunio avvenuto a scuola nell’anno precedente a quello della citazione, sotto altra Dirigenza. Il Dirigente Scolastico attuale ha immediatamente interpellato la compagnia di Assicurazione la quale ha fatto presente che il legale non ha mai risposto ad una proposta risarcitoria da parte della Compagnia.
Il Dirigente Scolastico attuale ha inoltre notificato l’atto di citazione ricevuto sia alla Compagnia di assicurazione che al Dirigente Scolastico dell’epoca.
Quali devono essere le determinazioni che deve assumere il Dirigente Scolastico?
Premesso che una richiesta risarcitoria da parte del Legale è divenuta ormai prassi consolidata e quindi del tutto normale, il Dirigente Scolastico:
- deve trasmettere immediatamente l’atto di citazione all’Avvocatura dello Stato territorialmente competente;
- non deve necessariamente trasmettere l’atto alla Compagnia di Assicurazione in quanto a questo dovrà provvedere la stessa Avvocatura e ciò anche al fine di una eventuale rivalsa dell’Amministrazione sul Legale Rappresentante della Scuola (Dirigente Scolastico) nel caso in cui l’Amministrazione dovesse soccombere in giudizio.
L’Avvocatura dello Stato può delegare il Dirigente Scolastico a chiamare in causa l’Assicurazione nel qual caso il Dirigente Scolastico trasmetterà una lettera all’Assicurazione (Raccomandata AR), e per conoscenza all’Avvocatura stessa, con la quale trasmetterà copia dell’atto di citazione e confermerà la volontà di avvalersi della polizza stipulata per la responsabilità civile, facendo anche presente che l’Amministrazione si costituirà in giudizio, salvo che la stessa Assicurazione non vorrà soddisfare le richieste della controparte informandone tempestivamente lo scrivente. Informa altresì la compagnia che naturalmente l’Amministrazione, in caso di mancata volontà risarcitoria per tacitare la controparte, qualora fosse condannata in giudizio richiederà l’intervento risarcitorio da parte dell’Assicurazione fino al limite massimale assicurato in virtù della polizza stipulata.
Nella stessa missiva il Dirigente Scolastico inviterà la compagnia ad intervenire in giudizio.
Analogamente l’Avvocatura dello Stato potrebbe non ritenere di assumere in prima persona l’attività di difesa in giudizio, nel qual caso potrà ancora delegare il Dirigente Scolastico.
Non è necessario che il Dirigente Scolastico attuale notifichi al Dirigente Scolastico dell’epoca l’atto di citazione in quanto la responsabilità in caso di infortuni è in capo allo Stato e non alla singola scuola e il Dirigente Scolastico viene qui chiamato in causa come organo responsabile dello Stato e non come persona fisica. Su questo esiste ormai anche una voluminosa e consolidata giurisprudenza.