In tema di personale insegnante, l'art. 87 del c.c.n.l. del comparto scuola 2006-2009, nel regolamentare il trattamento economico spettante ai coordinatori provinciali per l'educazione fisica in relazione alle ore di lavoro eccedenti le diciotto settimanali, prevede differenti modalità di computo della maggiorazione (dieci per cento sulle ore prestate) rispetto al personale docente (dieci per cento o in misura forfetaria), in ragione della diversità della loro posizione - di estraneità al piano dell'offerta formativa ed ai progetti della singola istituzione scolastica -, dovendosi escludere in materia la delega alla contrattazione integrativa decentrata, posto che l'art. 30 del citato c.c.n.l. fa rinvio alla sola contrattazione integrativa vigente alla data di stipula dello stesso strumento contrattuale.
Cassazione civile sez. lav. - 20/07/2018, n. 19441