Diversamente dal personale docente, al personale ATA possono essere concesse le ferie durante l'intero anno scolastico, assicurando al dipendente una fruizione minima di 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio / 31 agosto.

Di conseguenza, in caso di supplenti con contratti di supplenza breve e saltuaria si mantiene generalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie, come previsto dalla norma, in proporzione al servizio prestato, sottratti i giorni eventualmente fruiti nei periodi indicati. Il problema non si pone per i supplenti annuali fino al 31 agosto poiché debbono fruirne tra luglio e agosto. Invece, i supplenti con contratto fino al 30 giugno, debbono fruire delle ferie nei periodi contrattualmente previsti (art. 13 e 19 CCNL) e secondo le modalità di turnazione previste nel piano delle attività. Pertanto, potranno essere monetizzate solo le giornate di ferie che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio.

 

Ferie monetizzabili: cessazione dal servizio durante l’anno scolastico

Se il docente cessa dal servizio nel corso dell’anno scolastico, ma la cessazione non è avvenuta “all’improvviso” (è il caso, ad esempio, delle dimissioni per aver ottenuto la pensione in regime di salvaguardia), secondo la normativa, la prassi e la giurisprudenza citata, si considerano intercorse le cosiddette tempistiche minime occorrenti al dipendente per organizzarsi e fruire delle ferie non godute.

Vero è che, quando il contratto termina nel corso dell’anno, è di fatto impossibile fruire di tutte le giornate di sospensione.
Per determinare le ferie dell’anno, in quest’ipotesi, bisogna dunque sottrarre dal monte ferie le sole giornate di sospensione già intercorse che il lavoratore avrebbe potuto astrattamente fruire (escluse, dunque, eventuali giornate di malattia o infortunio, o legate ad altra tipologia di congedo, le giornate di chiusura dell’istituto e quelle festive). Se, effettuando questa sottrazione, restano ancora delle giornate di ferie, queste devono essere monetizzate. Vale, infatti, il principio per cui non sono indennizzabili le giornate nelle quali l’insegnante avrebbe potuto godere delle ferie, anche se formalmente non ne ha fatto richiesta. La sentenza inizialmente citata della Corte Europea conferma questo principio, in quanto interpreta la direttiva europea in materia [Direttiva CE 2003/88] chiarendo che:

  • l’indennità finanziaria per le ferie non godute spetta se il lavoratore non è stato messo in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro;
  • a tal fine, è irrilevante il motivo della cessazione del rapporto di lavoro.

 

Come comunicare i giorni di ferie da liquidare a SIDI

Le ferie da liquidare sono gestite in cooperazione applicativa nell’’area SIDI ed in particolare in Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa

Supplenze brevi, annuali, per maternità, indennità di maternità fuori nomina ed incarichi di Religione

Nella terza sezione di ogni dipendente in “Dati comunicazione ferie da liquidare” sono prospettati i campi per l’inserimento del numero di giorni di ferie da liquidare. La sezione non è presente per le tipologie servizio N05, N26 e N27 ,per indennità di maternità (N18), N02, N11, N21, N22, N23 e N25.

All’inserimento del rapporto di lavoro (R-1), il sistema prospetta il numero di giorni di ferie da liquidare a “0”.

Il numero dei giorni di ferie da liquidare può essere lasciato a "0” e successivamente modificato, se necessario, sia con il prospetto R-2, sia con il prospetto C-1 in caso di risoluzione anticipata

Se invece si vuole attivare il pre-calcolo dei giorni di ferie maturabili per il contratto che si sta inserendo occorre utilizzare i due tasti disponibili : i due tasti effettuano un calcolo differente a seconda che il dipendente abbia anzianità lavorativa inferiore o meno ai 3 anni.

Tale calcolo ovviamente non tiene assolutamente conto dei giorni di sospensione delle lezioni in quanto non conosciuti dal SIDI.

La proposta di pre-calcolo prospettata da SIDI deve essere verificata e modificata dalla scuola per comunicare il numero definitivo dei giorni di ferie che verrà poi liquidato dal MEF, considerate tutte le eventuali cause di riduzione (es. Santo patrono) ed escludere indebiti pagamenti..

Per gli IRC la comunicazione delle ferie da liquidare è prevista solo in caso di incarico fino al termine delle lezioni (contratto N28).

Si fa presente che nella FAQ n. 26 SIDI Gestione cooperazione applicativa ossia “COME COMUNICARE I GIORNI DI FERIE DA LIQUIDARE?” si legge:

ATTIVAZIONE PRE CALCOLO SIDI – Il campo giorni di ferie da liquidare per un determinato contratto viene valorizzato dal sistema inizialmente a zero. Alla selezione di uno dei 2 pulsanti di calcolo previsti, il sistema effettua il calcolo dei giorni di ferie maturabili per il singolo contratto in essere, quindi una prima ipotesi di giorni di ferie da liquidare che dovrà essere verificata dalla scuola. Il calcolo è effettuato in base a due diversi algoritmi:

  • se è stato selezionato calcolo dei giorni di ferie per anzianità minore di 5 anni (giorni di servizio - le domeniche) / 360 x 30 con arrotondamento al secondo decimale
  • se è stato selezionato calcolo dei giorni di ferie per anzianità maggiore od uguale a 5 anni (giorni di servizio - le domeniche) / 360 x 32 con arrotondamento al secondo decimale.

Ad avviso di chi scrive non è corretta per due motivi:

  • il calcolo che prevede di togliere le Domeniche nel totale del servizio prestato
  • considerare 5 anni come anzianità di servizio anziché 3 anni di servizio ai fini della maturazione dei 32 giorni di ferie così come dispone l’art. 13 c. 4 del CCNL Scuola 2007.

Anche nella versione Ed. 3 Rev.22/20-04-2022 del manuale continua a persistere l’errore del calcolo anche se riporta 3 anni di servizio non 5.

Tra l’altro il manuale prevede “Il valore calcolato può essere modificato dalla scuola ,tenendo presente che il SIDI non conosce i giorni di sospensione delle lezioni eventualmente compresi nel contratto. La proposta di pre-calcolo prospettata da SIDI infatti deve essere verificata e modificata dalla scuola per comunicare il numero definitivo dei giorni di ferie che verrà poi liquidato dal MEF, considerate tutte le eventuali cause di riduzione (es. Santo patrono) ed escludere indebiti pagamenti”.