Non è sufficiente il decorso del tempo per consolidare la posizione del dipendente assunto a tempo indeterminato, in quanto anche una verifica postuma della nullità della graduatoria, per mancanza del requisito di partecipazione, può condurre alla decadenza della graduatoria e al conseguente travolgimento del rapporto di lavoro. Questo è quanto accaduto ad un collaboratore scolastico che, a circa dieci anni dall'assunzione a tempo indeterminato, ha visto risolvere il suo contratto immediatamente, colpevole di non aver dichiarato una pena patteggiata al momento della domanda di partecipazione al concorso. La Cassazione (sentenza n.8631/2022) ha convalidato sia la decadenza della graduatoria, disposta dal direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, oltre alla successiva risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza immediata, disposta dal dirigente scolastico.