La Corte di Cassazione, II Sez. con sentenza del 5 marzo 2018, si è pronunciata nei confronto di un dipendente comunale che dopo aver timbrato il cartellino si allontanava dal luogo di lavoro ingiustificatamente ravvisando gli estremi della truffa aggravata, rigettando il ricorso dell'interessato e confermando il licenziamento

La Corta nel caso di specie ha dapprima osservato che l’allontanamento dal luogo di lavoro avrebbe dovuto essere previamente segnalato, come prescritto per tutti i dipendenti pubblici. Infatti l'omessa segnalazione di allontanamenti intermedi del dipendente impedisce il controllo di chi è tenuto alla retribuzione, sulla quantità e qualità della prestazione lavorativa svolta, per il recupero del periodo di assenza, se previsto, e per la detrazione del compenso mensile, dando luogo appunto al reato di truffa.

In secondo luogo, la Corte ha rilevato che l'omissione in questione è giuridicamente rilevante, poiché il dipendente pubblico, è comunque tenuto ad uniformarsi ai principi di correttezza, anche nella fase esecutiva del contratto e, pertanto, ha l'obbligo giuridico di portare a conoscenza della controparte del rapporto di lavoro non soltanto l'orario di ingresso e quello di uscita, ma anche quello relativo ad allontanamenti intermedi sempre che questi, conglobati nell'arco del periodo retributivo, siano economicamente apprezzabili: tale obbligo va adempiuto tramite i sistemi all'uopo predisposti e, quindi anche mediante la corretta timbratura del cartellino segnatempo o della scheda magnetica, ove installati, salvo che siano adottate altre procedure equivalenti, a condizione che queste siano formali e probatoriamente idonee ad assolvere alla medesima funzione.

La Corte di legittimità, infine, ha posto l'accento sul fatto che anche l'indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'Amministrazione pubblica e che danno apprezzabile non è sinonimo di danno rilevante, non limitandosi il concetto alla mera consistenza quantitativa ma investendo tutti gli aspetti pregiudizievoli per il patrimonio.