Un nostro docente a TI chiede di usufruire del permesso RETRIBUITO per grave infermità del genitore non convivente pari a 3 GIORNI ai sensi dell'art. 4, legge 53/2000 e art. 1,2,3 D.M.278/2000. Il docente ha fornito un documento rilasciato dalla struttura sanitaria che attesta il ricovero del familiare. Ci chiediamo se può essere concesso o se invece deve fruire solo dei permessi disciplinati dal comparto scuola ? Non abbiamo mai avuto un caso simile perchè generalmente vengono richiesti i permessi per morivi familiari ccnl comparto scuola.
Risposta
L'art.32, comma 4, del CCNL 19/4/2018 fa un espresso richiamo ai permessi e congedi disciplinati dall’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, con la precisazione che per quanto previsto per i permessi per lutto, trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 15, comma 1, del CCNL 29/11/2007.
I dipendenti pertanto, ove ne ricorrano le condizioni, hanno diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007.
L’art.4 della legge n.53/2000 rubricato “congedi per eventi e cause particolari” prevede due diversi tipi di congedi che si differenziano per la durata ed i presupposti. In particolare la norma prevede per i lavoratori dipendenti la possibilità di beneficiare delle seguenti due forme di congedo per motivi familiari:
- 3 giorni di permesso all'anno retribuiti in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o altro parente di secondo grado;
- 2 anni di congedo non retribuito nell'arco della vita lavorativa.
Questi congedi riguardano tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato. Il regolamento n. 278 del 21/7/2000, con il quale è stata data attuazione al citato art. 4 della legge sui congedi parentali n. 53 del 8/3/2000, aveva chiarito che i permessi ed i congedi previsti allo stesso titolo dal contratto collettivo di lavoro non sono cumulabili. Le norme della contrattazione collettiva si applicano solo se più favorevoli. Quindi per le medesime forme di congedo e di permesso è consentito chiedere, alternativamente, il trattamento introdotto per via legislativa o quello previsto dalla contrattazione collettiva.
Mentre l'applicazione del congedo biennale per particolari motivi familiari non ha dato problemi interpretativi perché non previsto dal contratto, la stessa cosa non è stata per i permessi retribuiti che sono disciplinati dal contratto. Per tale ragione il CCNL del 2018 ha precisato che relativamente al permesso per lutto trova applicazione esclusivamente la normativa contrattuale.
Di conseguenza nei confronti del personale scolastico trovano applicazione le due seguenti forme di congedo, vale a dire il permessi retribuito per documentata grave infermità del coniuge o altro parente di secondo grado e il congedo biennale non retribuito.
Riguardo i permessi retribuiti per documentata grave infermità del coniuge o altro parente di secondo grado il regolamento n.278/2000, ha previsto la seguente disciplina:
- 3 giorni di permesso retribuito all'anno;
- i 3 giorni possono essere fruiti di seguito o frazionatamente;
- nei giorni di permesso non si contano i giorni festivi o non lavorativi;
- motivi del permesso sono: la grave infermità del coniuge (anche legalmente separato), o di un parente di secondo grado, o di un componente la famiglia anagrafica;
- i permessi devono essere utilizzati entro sette giorni dal sorgere di uno dei motivi predetti;
- i permessi vanno documentati al datore di lavoro entro 5 giorni, in caso di infermità del coniuge o del familiare con certificazione rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o dal medico di base o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero;
- in alternativa ai permessi, in caso di grave infermità del familiare, il dipendente può concordare con il datore di lavoro modalità diverse di espletamento del servizio con riduzione dell'orario di lavoro entro l'ammontare dei permessi;
- i permessi sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 33 della legge n. 104/92.
Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, l'art.32 del CCNL 19/4/2018 ha previsto che il dipendente che fruisce del permesso deve comunicare all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.








