Come considerare il sabato nel conteggio delle ferie estive con la scuola che ha la settimana corta con il sabato di chiusura. 

Sapendo che solo per il personale ATA si parla specificatamente del conteggio del sabato con c5 art 13 del CCNL 2006/2007 ma per i docenti invece? C'è giurisprudenza in merito? Si può giustificare il conteggio del sabato andando per analogia? o non vale questo principio per i contratti?

1) FRUIZIONE FERIE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO

2) FRUIZIONE FERIE PER DOCENTE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO CON PART TIME VERTICALE : il docente svolge l'orario di lezione nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, su una settimana lavorativa di cinque giorni (sabato escluso). A seguito del calcolo proporzionale effettuato dalla segreteria (pari a 17 giorni maturati), si chiede quale sia la corretta modalità di fruizione delle ferie estive. Nello specifico, si desidera sapere se il docente debba computare tutti i giorni della settimana (incluso il sabato) o se debba richiedere esclusivamente i giorni previsti dal proprio part-time (lun, mer, ven), indicando sempre una data di inizio e di fine che includa formalmente anche il sabato.

2) FRUIZIONE FERIE PER DOCENTE INIDONEO ALL'INSEGNAMENTO (CCNI 25/06/2008): il docente è utilizzato a supporto delle funzioni istituzionali della nostra istituzione con un orario di 36 ore settimanali, articolate su 5 giorni a causa della chiusura della scuola il sabato. Il dipendente usufruisce inoltre di 2 ore giornaliere di congedo ai sensi della Legge 104 (disabilità al 78%). Si richiede se, durante il periodo estivo, il sabato debba essere comunque conteggiato nel calcolo dei giorni di ferie fruiti, fermo restando che i due titoli (ferie e permessi L. 104) non sono cumulabili nella stessa giornata.

 

RISPOSTA

Gentilissima

Il quesito che mi pone le viene risposto dal nostro ufficio legale che fa capo al nostro portale www.giustoscuola.it, consulenza e quesiti illimitati.

In premessa bisogna ricordare che all'epoca in cui è stato emanato il contratto del 2007, nel cui ambito trova disciplina l'istituto delle ferie (art.13) la settimana corta era stata prevista e disciplinata solo per gli impiegati amministrativi e non anche per i docenti perchè la didattica si svolgeva su sei giorni. L’orario di insegnamento recita il CCNL va  distribuito in non meno di cinque giorni settimanali, come leggiamo anche nell’art. 43/5 del CCNL 19/21. Di conseguenza  le ore da svolgere settimanalmente da ciascun docente vanno distribuite in non meno di cinque giorni e, così facendo, laddove non sia vigente la settimana corta, generalmente si assegna il giorno libero ai docenti.

Nel CCNL del 2007 a proposito del sabato da considerare come "giorno lavorativo" si parla solo del personale ATA e non anche dei docenti perchè la questione per i docenti va affrontata in modo diverso. Difatti non è possibile attingere per via analogia alle clausole del contratto collettivo.

Nel diritto del lavoro i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) hanno natura di contratti di diritto comune. Di conseguenza, ad essi non si applica direttamente il principio dell'analogia previsto dall'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi), il quale è riservato esclusivamente all'interpretazione delle norme di legge. L'estensione di una clausola contrattuale dettata specificamente per una categoria di lavoratori (come l'articolo 13, comma 5, del CCNL 2006/2009 per il personale ATA) ad un'altra categoria (i docenti) non può quindi avvenire tramite analogia legis.

Tuttavia, l'inclusione del sabato nel computo delle ferie dei docenti anche in regime di "settimana corta" (con il sabato di chiusura della scuola) trova una precisa giustificazione su base sistematica e contrattuale complessiva, ai sensi dell'articolo 1363 del Codice Civile (interpretazione complessiva delle clausole).

Il diritto al congedo ordinario (ferie) dei docenti è originariamente disciplinato dall'articolo 449 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che quantifica il congedo in «trenta giorni lavorativi». Successivamente, la contrattazione collettiva ha elevato tale limite a 32 giorni lavorativi per i dipendenti con più di tre anni di servizio, comprensivi delle giornate di riposo ex lege n. 937 del 1977.

La struttura di questa quantificazione (30 o 32 giorni lavorativi) presuppone una settimana lavorativa convenzionale di 6 giorni feriali (dal lunedì al sabato). Se si escludesse il sabato dal computo delle ferie nei casi di settimana corta (articolata su 5 giorni di servizio), il docente che usufruisce di una settimana di ferie consumerebbe soltanto 5 giorni del proprio monte ferie anziché 6. Ciò comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, poiché il docente con settimana corta beneficerebbe di un numero di settimane feriali effettive superiore rispetto al collega operante su una settimana di 6 giorni.

Pertanto, a prescindere dall'orario di servizio settimanale o dalla chiusura della scuola nel giorno di sabato, la settimana feriale è considerata composta da 6 giorni lavorativi ai fini del computo e del consumo delle ferie. Il sabato, pur essendo un giorno non lavorativo per la didattica, rimane un giorno feriale "lavorativo" ai fini del calcolo del congedo ordinario, e deve essere computato qualora ricada all'interno del periodo di ferie richiesto.

Fatta questa lunga premessa sui principi che regolano la materia nello specifico per quanto riguarda la fruizione delle ferie per il docente a tempo indeterminato, si fa presente che per i docenti di ruolo a tempo indeterminato trovano applicazione le regole generali stabilite dall'articolo 449 del D.Lgs. n. 297/1994 e dall'articolo 13 del CCNL Comparto Scuola:

  • Periodo di fruizione: Le ferie devono essere obbligatoriamente fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. Durante il rimanente periodo dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è consentita per un massimo di sei giornate lavorative, a condizione che sia possibile sostituire il docente con altro personale in servizio nella stessa sede senza determinare oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
  • Carattere irrinunciabile: Il diritto alle ferie è irrinunciabile e non monetizzabile durante la costanza del rapporto di lavoro, salvo il caso di cessazione del rapporto laddove le ferie non siano state godute per cause non imputabili al dipendente.
  • Programmazione estiva: Il godimento delle ferie estive avviene normalmente nei mesi di luglio e agosto, previa richiesta formale al dirigente scolastico.

Nel caso specifico della fruizione delle ferie per il docente di ruolo a tempo indeterminato con part-time verticale si chiarisce che , il docente svolge servizio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì (3 giorni su 5 di apertura settimanale della scuola, con sabato escluso), e ha maturato 17 giorni di ferie a seguito del riproporzionamento operato dalla segreteria.

Problema connesso al personale a tempo parziale verticale  è quindi quello di stabilire come calcolare le ferie nel caso in cui l'attività lavorativa si svolga su 5 o 6 giorni la settimana.

In proposito il Ministero P.I. intervenendo con la circolare n.155 del 6/5/89, aveva dissipato i dubbi, affermando che, indipendentemente dalle turnazioni effettuate (su 6 o su 5 giorni lavorativi) la formale settimana lavorativa del personale scolastico, anche dopo l'entrata in vigore del DPR n.395/88, rimaneva stabilita in sei giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie.

Rispetto a tale posizione nulla è stato innovato dall'art.13, co. 5 del CCNL 29/11/2007.

L'articolo 39, comma 11, del CCNL 29.11.2007 stabilisce che:

«I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni [di ferie e di festività soppresse] proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno» .

La giurisprudenza di merito (tra cui il Tribunale di Parma, Sentenza n. 744/2025 Cit. 6 e il Tribunale di Vicenza, Sentenza n. 92/2026 Cit. 2) ha chiarito la corretta applicazione di tale principio:

  • Poiché il monte ferie spettante al docente è già stato ridotto proporzionalmente (da 32/30 giorni a 17 giorni) per riflettere le sole giornate di effettivo servizio previste dal contratto part-time, il dipendente deve consumare tali ferie esclusivamente nei giorni in cui avrebbe dovuto prestare servizio (lunedì, mercoledì e venerdì).
  • Se nel calcolo del consumo delle ferie venissero computati anche i giorni non lavorativi del part-time (martedì, giovedì e sabato), il dipendente subirebbe una duplice e illegittima penalizzazione (la proporzionalizzazione a monte del diritto e la decurtazione a valle di giorni in cui non era comunque tenuto a lavorare).

Modalità corretta di richiesta e fruizione:

1.    Richiesta dei giorni: Il docente deve richiedere la fruizione delle ferie indicando e computando unicamente i giorni di martedì, giovedì e sabato come non lavorativi. Pertanto, per ogni settimana feriale coincidente con il periodo estivo, verranno sottratti dal suo monte ferie (pari a 17 giorni) soltanto 3 giorni (lunedì, mercoledì e venerdì).

2.    Formulazione della domanda: Nella domanda di ferie, il docente indicherà un arco temporale complessivo (ad esempio, "dal lunedì al venerdì" o "dal lunedì alla settimana successiva"), ma specificherà che il computo dei giorni feriali da considerare ai fini del consumo del congedo deve riguardare unicamente le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì in conformità al regime di part-time verticale. Il sabato e le altre giornate libere (martedì e giovedì) non devono essere conteggiati né decurtati dal saldo delle ferie.

Con riferimento al secondo caso proposto cioè la fruizione delle ferie per del docente inidoneo all'insegnamento e permessi Legge 104, si chiarisce che il docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento viene iscritto in un ruolo speciale ed è utilizzato in compiti di supporto alle funzioni istituzionali dell'istituzione scolastica, con un orario di lavoro di 36 ore settimanali articolato su 5 giorni lavorativi.

Sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro e dell'orario, questa particolare figura è assimilata al personale amministrativo/ATA. Di conseguenza, si applicano le medesime regole orarie e di computo delle ferie previste per il personale operante a 36 ore settimanali su 5 giorni (settimana corta):

  • Computo del sabato: Nel calcolo delle ferie estive fruite dal docente inidoneo utilizzato a supporto delle funzioni istituzionali, il sabato deve essere comunque conteggiato come giorno di ferie goduto. La settimana feriale di astensione dal lavoro, ai fini del consumo del monte ferie, equivale a 6 giorni feriali (lunedì-sabato), nonostante l'articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni e la chiusura della scuola il sabato.

Coordinamento con i permessi orari ai sensi della Legge 104/1992:

Il dipendente usufruisce di 2 ore giornaliere di congedo/permesso ai sensi dell'articolo 33 della Legge 104/1992.

1.    Non cumulabilità nella stessa giornata: Le ferie e i permessi ex art. 33 della Legge 104/1992 rispondono a finalità diverse (rispettivamente, il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e l'assistenza o tutela del disabile). I due titoli non sono cumulabili all'interno della medesima giornata lavorativa: durante i giorni in cui il dipendente è collocato in ferie, egli non svolge alcuna attività lavorativa, con la conseguenza che non vi è alcuna prestazione oraria da cui assentarsi e non possono essere fruiti né decurtati i permessi orari della Legge 104.

2.    Trattamento del sabato: Il sabato è un giorno in cui la scuola è chiusa e il dipendente non ha alcuna prestazione lavorativa programmata a calendario.

o    Dal momento che il sabato non prevede ore di servizio effettivo, il dipendente non avrebbe comunque potuto richiedere le 2 ore giornaliere di permesso Legge 104 in tale giornata.

o    Il fatto che il sabato venga conteggiato come giorno di ferie (in base alla regola della settimana feriale di 6 giorni per il personale a 36 ore) non contrasta con la disciplina della Legge 104/1992. I permessi orari della Legge 104 non vengono intaccati né "persi" su una giornata (il sabato) in cui non vi era alcuna prestazione lavorativa da svolgere.

Le assenze per i permessi della Legge 104 non riducono in alcun modo il monte ferie spettante al dipendente. Durante il periodo feriale estivo, il docente inidoneo consumerà regolarmente le proprie ferie (computando il sabato nel calcolo dei giorni di congedo fruiti per ciascuna settimana), senza che vi sia alcuna sovrapposizione o decurtazione dei permessi orari ex art. 33 della Legge 104/1992.

 

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