Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce che la disciplina del preavviso prevista dall'art.23 del CCNL (2–4 mesi con relativa indennità sostitutiva) riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per il personale docente a tempo determinato (supplenze fino al 30 giugno o fino al 31 agosto) non è previsto un obbligo di preavviso contrattuale. Il docente può dimettersi in qualsiasi momento, dandone comunicazione al dirigente scolastico.
Ne consegue che, in caso di dimissioni anticipate, non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso. Le dimissioni del docente a tempo determinato non configurano un ordinario recesso con preavviso, ma sono assimilate all’ipotesi di abbandono del servizio, con eventuali conseguenze sul piano delle sanzioni relative alle supplenze previste dalla relativa ordinanza sul conferimento delle supplenze, senza riflessi economici a titolo di indennità.
Nel caso prospettato non vi sono quindi i presupposti per richiedere alla docente alcuna indennità sostitutiva del preavviso. La disciplina del preavviso non è estensibile ai rapporti a tempo determinato, i quali sono regolati da una logica completamente diversa.








