DOMANDA
Come si considerano il sabato e la domenica retribuiti ai fini della ricostruzione di carriera del personale scolastico?
RISPOSTA
Gli artt. 40 comma 3 (docente) e 60 comma 1 (ATA) del CCNL 2006-09 dispongono che Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.
È altresì previsto che “Nell’ipotesi che il docente [ATA] completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.”.
Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente (o quando la scuola adotta la c.d. settimana corta) “…ha ugualmente diritto…”cioè nel caso in cui la domenica non rientri appunto nel periodo di durata del rapporto di lavoro. La domenica può essere retribuita a condizione non solo che il contratto sia stato stipulato dal lunedì al sabato, anche se in più scuole, ma anche che il docente abbia completato TUTTO L’ORARIO SETTIMANALE ORDINARIO (per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.). Diverso è il caso della proroga della supplenza, quest’ultimo caso, infatti, è quando al supplente già in servizio spetta la continuazione della supplenza perché il titolare si assenta nuovamente senza fare rientro in servizio. Non c’entra nulla la questione del “sabato e della domenica” contemplata dal citato art. 40/3.
Il riferimento normativo è in questo caso l’art. 7/4 del DM 131/07 (Regolamento delle supplenze tuttora in vigore) che dispone: “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio,a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.”
Pertanto, se il titolare è assente fino al venerdì o fino al sabato o ancora il sabato è il giorno libero a cui segue la domenica (festivo), e dovesse poi riassentarsi dal lunedì successivo, stessa o altra tipologia di assenza, senza quindi riprendere servizio, il contratto del supplente, con scadenza il venerdì, deve essere obbligatoriamente prorogato a partire dal sabato (il sabato è infatti il “giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto…”) e quindi necessariamente includere anche la domenica fino poi alla nuova data di scadenza che coincide con l’ultimo giorno della nuova assenza del titolare.
Pertanto, la questione del pagamento del sabato e della domenica è una cosa (art 40/3 CCNL/2007), la continuità didattica del supplente è un’altra (art. 7/4 DM 131/07).







