DOMANDA
Un supplente breve (no covid) dal primo ottobre al 23/12/2020, accetta la supplenza ma non prende servizio e non firma (ad oggi) il contratto. Il soggetto si avvale di ripetuti certificati medici e, per quanto concerne l'assunzione, trasmette telematicamente le autocertificazioni (fondo Espero e incompatibilità) incomplete.
Sono decorsi i trenta giorni per differire la presa di servizio, come da circolare supplenze 2020/21. Orbene, trattandosi di un caso anomalo, in quanto non abbiamo un contratto in essere, come dobbiamo comportarci? non essendoci un contratto non possiamo nominare un supplente ma non possiamo neanche registrare la decorrenza giuridica ed economica del soggetto. Abbiamo provato a spedire anche a mezzo raccomandata i moduli per l'autocertificazione ma non ha risposto. Il soggetto l'unica cosa che compie è trasmettere periodicamente il certificato di malattia redatto dal medico di base. Non risponde alle chiamate e neanche alle mail. Inoltre, la documentazione fornita dal medico Inps riportava che il soggetto era idoneo a svolgere il lavoro. Ma successivamente il soggetto ha trasmesso un nuovo certificato di malattia da un medico.
Qual è la procedura più adatta per risolvere il caso concreto? So che è molto delicata ma non avendo un contratto firmato non abbiamo la base giuridica per poter chiamare un supplente.
RISPOSTA
La mancata presa di servizio è disciplinata dal combinato disposto delle seguenti normative
- Il punto 3 (DISPOSIZIONI COMUNI) della nota MIUR 0024306.01-09-2016 dispone che: “La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. E’ inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc…).” Per cui il differimento della presa di servizio per il personale assunto a tempo indeterminato estesa dalla nota Miur anche al personale assunto a tempo determinato.
- L’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94) prevede che “ La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio . Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”. Per tali casi, quindi, il differimento della presa di servizio comporta che il tempo che trascorre tra l’accettazione della supplenza e la effettiva presa di servizio (la mancata presa di servizio deve essere ovviamente giustificata) abbia validità solo giuridica e non economica (esclusi ovviamente particolari casi come la maternità o l’infortunio che perdura dopo una precedente nomina ai sensi dell’art. 20/3 del CCNL per i quali sono previsti da subito anche gli effetti economici).
Se, quindi, il docente interpellato per una supplenza o presente alle convocazioni accetti l’incarico ma non possa poi assumere servizio per un giustificato motivo (es. malattia, ricovero ecc.), avrà diritto comunque all’attribuzione della supplenza, ma dal momento che non assume effettivo servizio il contratto sarà valido ai soli fini giuridici. Gli effetti economici partiranno solo dopo l’effettiva assunzione in servizio.
Infatti, l’art. 25, comma 3 del CCNL/2007 dispone che i rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale docente degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa contrattuale e del contratto collettivo nazionale vigente.
All’individuazione dell’avente diritto alla nomina fa seguito la firma del contratto stipulato tra l’insegnante e il dirigente scolastico.
Il contratto è poi perfezionato dalla presa di servizio, che può essere rimandata per giustificato motivo. Questi elementi sono essenziali affinché il docente sia inserito nel sistema informativo come titolare di ruolo e sia retribuito dal MEF a presa di servizio effettuata.
Si conferma che l’art. 19, comma 10 del CCNL/2007 prevede che nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
Pertanto, raggiunto tale tetto di assenze per malattia, il dirigente deve emettere il decreto di licenziamento per superamento del periodo massimo di assenza per malattia e comunicarlo all’interessato.
Tuttavia, né il CCNL né altre disposizioni positive vanno obbligo di comunicare alle scuole del territorio il decreto medesimo, né vietano all’interessato di assumere servizio altrove nel medesimo anno scolastico.
Per cui per rispondere al quesito posto si consiglia di inviare contratto valido solo ai fini giuridici non economici e poi la relativa risoluzione del contratto di lavoro per decorso dei 30 giorni di malattia.








