DOMANDA

Come si considera ai fini della ricostruzione della carriera il periodo valido ai soli fini giuridici?

RISPOSTA

Alcune norme hanno previsto, nel tempo, una doppia decorrenza dell’immissione in ruolo: una giuridica ed una economica.

Tale normativa, ad iniziare dalla Legge 831/1961 sino alla L. 246/1988, art. 15, è stata emanata per ovviare al fatto che determinate categorie di personale, pur in possesso dei requisiti per l’immissione in ruolo, non avevano potuto accedere al ruolo per motivi come, ad esempio, la mancata emanazione del bando di concorso.

La retrodatazione viene così a compensare, almeno in parte, il danno derivante dalla mancata nomina in quanto consente di considerare, come prestati in ruolo, gli anni di servizio resi in qualità di supplente nel periodo intercorrente tra la data di retrodatazione e quella di nomina effettiva.

Il periodo viene considerato di ruolo anche se non coperto da alcuna prestazione lavorativa.

La retrodatazione può essere contestuale alla nomina in ruolo o successiva.

  • Nel primo caso, all’atto dell’immissione, il dipendente viene collocato nella fascia retributiva corrispondente all’anzianità derivante dalla retrodatazione ed al termine del periodo di prova viene valutato il servizio pre ruolo prestato anteriormente alla nomina giuridica.
  • Nel secondo caso, il dipendente ha diritto ad un nuovo inquadramento ed una nuova ricostruzione di carriera, con le stesse modalità di cui al caso precedente.

Agli effetti della ricostruzione di carriera, la retrodatazione consente di considerare come prestati in ruolo gli anni di servizio resi in qualità di supplente, nel periodo intercorrente tra la data di retrodatazione e quella di nomina effettiva. Il periodo viene considerato di ruolo anche se non coperto da alcuna prestazione lavorativa..

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