I sei principi dell'art. 5 GDPR, senza eccezioni per l'IA

Il punto di partenza resta l'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679: liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, accountability. Nessuno di questi principi cede quando il trattamento è mediato da un sistema di intelligenza artificiale — anzi, la minimizzazione assume un rilievo particolare proprio quando si alimenta un chatbot o uno strumento generativo con informazioni relative ad alunni e famiglie, e l'accountability impone alla scuola di poter dimostrare la conformità, non semplicemente di rispettarla.

Sul fronte del consenso, la prassi scolastica sconta un equivoco ricorrente: si ritiene che serva sempre, quando in realtà, per i soggetti pubblici, la base giuridica normale è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 GDPR e art. 2-ter del Codice Privacy), purché risulti da una legge, un regolamento o un atto amministrativo generale. Il consenso torna centrale solo per le categorie particolari di dati — sanitari, disabilità, DSA — dove il regime, ai sensi dell'art. 9 GDPR e dell'art. 2-sexies del Codice Privacy, è necessariamente rafforzato. Anche l'introduzione di un nuovo strumento di IA per comunicare con le famiglie, come dimostra un caso pratico discusso nel corso, non fa scattare automaticamente l'obbligo di consenso: resta fermo il compito istituzionale, ma diventa obbligatoria un'informativa aggiornata che dia conto dell'uso del nuovo strumento e dei dati trattati.

La lezione dei casi reali: l'errore non è mai tecnico

È nella casistica del Garante per la protezione dei dati personali che il corso trova il suo materiale più istruttivo, e che meglio si presta a essere tradotto in indicazioni operative per il personale scolastico.

Il provvedimento n. 307/2026 sanziona un istituto per una circolare sull'istruzione domiciliare che riportava le sole iniziali di uno studente: un tentativo di anonimizzazione vanificato dalla combinazione con altri elementi — la classe, il riferimento a documentazione medica — che rendevano comunque identificabile la persona. È l'errore più frequente e più insidioso di chi crede di aver tutelato la privacy sostituendo un nome con due lettere, prima magari di incollare lo stesso testo in un chatbot generativo: l'anonimizzazione reale è un'operazione più esigente della semplice rimozione del nominativo.

Il provvedimento del 29 gennaio 2026, relativo a un elenco di classe inviato a tutti i genitori con le date di nascita di ogni alunno, ricorda un principio che vale a maggior ragione per l'intelligenza artificiale: la responsabilità non si trasferisce mai al fornitore del software. "Lo fa il programma" non è una difesa che il Garante accoglie, né lo sarebbe "lo ha scritto l'IA": chi usa e diffonde un output automatico ne risponde. Lo stesso principio di fondo — la comunicazione relativa alla condotta di un singolo alunno non può essere indirizzata a un'intera platea, nemmeno in copia nascosta — accomuna il provvedimento n. 421/2023 (un'email su due alunni inviata in bcc a tutti i genitori della classe) e quello del 4 dicembre 2025, dove il Garante ha respinto la difesa della "svista" per un sollecito vaccinale inviato con i destinatari in chiaro: l'errore materiale, come l'uso tecnicamente corretto della copia nascosta, non esclude la violazione se la platea dei destinatari resta troppo ampia.

Il provvedimento n. 288/2023, sulla pubblicazione online degli elenchi nominativi delle classi prime, e il caso — più delicato — della dicitura "esente dalle prove" affiancata al nome di uno studente nei tabelloni d'esame, riconducono entrambi al medesimo criterio: pertinenza e non eccedenza. Il dato sulla salute, anche solo evocato indirettamente, non è mai pubblicabile, indipendentemente dalle buone intenzioni dell'istituto; e un sistema di IA che genera automaticamente report, elenchi o graduatorie va configurato a monte perché non riproduca lo stesso errore. Lo conferma, con un episodio di cronaca molto più prosaico, il provvedimento del 12 marzo 2026: in un liceo romano è bastato un foglio di carta riciclata — sul cui retro compariva la diagnosi DSA di uno studente, redatta in precedenza per uso interno — a costare all'istituto una sanzione di 2.000 euro. Non serve un algoritmo per violare il GDPR; ma il principio vale a maggior ragione per l'IA, che quel tipo di errore può riprodurlo su scala, e senza che nessuno se ne accorga in tempo.

Il nuovo fronte: quando a sbagliare è l'algoritmo

Accanto alla casistica nazionale,si richiamano alcuni precedenti che allargano lo sguardo sui rischi specifici dell'intelligenza artificiale. Il caso, ormai da manuale, di un sistema di selezione dei curricula che scartava sistematicamente le candidate donne — perché addestrato su dati storici che penalizzavano i profili femminili — mostra che un algoritmo non è mai neutro: riflette le distorsioni dei dati con cui è stato addestrato, ed è esattamente ciò che l'art. 22 GDPR e l'AI Act vogliono impedire. Nella scuola, il rischio equivalente è un correttore automatico tarato su un certo registro linguistico o uno strumento che ignora le misure compensative previste per un alunno con DSA.

Sul piano contrattuale, l'intervento della CNIL francese contro un fornitore che aveva riutilizzato dati raccolti per un servizio — incluso un contesto educativo — per addestrare un nuovo modello, senza una base giuridica autonoma per questa seconda finalità, si applica integralmente ai contratti che le scuole stipulano con i fornitori di strumenti di IA educativa: prima di firmare, va verificato — ed eventualmente escluso espressamente — che i dati di alunni e famiglie non vengano riutilizzati per l'addestramento. Il tema della verifica dell'età dei minori, e della tempestività della DPIA, torna con la sanzione inflitta a luglio 2026 a un noto chatbot conversazionale generalista: un precedente utile a chi, in ambito scolastico, valuti l'uso didattico di strumenti pensati per un pubblico adulto piuttosto che per studenti minorenni.

Merita una menzione a parte la sentenza del Tribunale di Roma (18 marzo 2026, n. 4153) che ha annullato la sanzione da 15 milioni di euro inflitta dal Garante a OpenAI — non nel merito, ma per una questione di competenza legata al meccanismo europeo dello sportello unico. È una distinzione da maneggiare con cura nella comunicazione, perché la sentenza non equivale affatto a un'assoluzione sulla liceità del trattamento. Resta invece un divieto assoluto, che l'AI Act pone dal 2 febbraio 2025 e che il DM 166/2025 e il vademecum aggiornato del Garante "La scuola a prova di privacy" ribadiscono espressamente: i sistemi che inferiscono le emozioni delle persone fisiche negli ambienti di istruzione e di lavoro. Non è un uso "ad alto rischio" da valutare caso per caso, ma una pratica vietata in radice, che nessun consenso — nemmeno dei genitori — può sanare.

Un piano ispettivo che rende il tema attuale

A rendere la materia particolarmente attuale interviene la delibera del Garante del 30 dicembre 2025, con cui è stato varato il piano ispettivo per il primo semestre 2026: almeno quaranta accertamenti, condotti anche con la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, che per la prima volta include tra le aree prioritarie l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale in ambito scolastico, accanto a data breach, whistleblowing e telemarketing. La ragione dichiarata è la combinazione, propria del contesto scolastico, tra una tecnologia ancora poco regolata e la presenza di soggetti minori.

Il punto, per un'istituzione scolastica, non è tanto poter dire di non aver caricato dati sensibili in un prompt, quanto poter dimostrare accountability: un inventario aggiornato degli strumenti di IA effettivamente in uso, contratti con i fornitori che escludano il riutilizzo dei dati per l'addestramento, una DPIA per gli strumenti più delicati, e tracce concrete della formazione del personale. Sono esattamente gli elementi che un corso come questo, strutturato in quattro incontri e distribuito lungo l'intero mese di settembre, si propone di mettere nelle mani dei docenti — prima che arrivi un'ispezione, e non dopo.

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account