Dal 22 giugno 2026 sono iniziati i colloqui orali per oltre 527.000 maturandi italiani: prima applicazione della profonda riforma introdotta dal D.L. 127/2025 (conv. L. 164/2025) e operativizzata dal D.M. n. 13 del 29 gennaio 2026. Quattro discipline predefinite, valorizzazione del Curriculum, esposizione della Formazione scuola-lavoro (ex PCTO), verifica delle competenze di educazione civica, bonus ridotto a 3 punti. Un'analisi tecnica della nuova struttura, dei criteri valutativi, dei profili critici da monitorare.
Dal 22 giugno 2026 sono iniziati secondo la lettera estratta il 16 giugno scorso durante l'assemblea plenaria delle commissioni i colloqui orali della maturità 2026, primo banco di prova della profonda riforma introdotta nel sistema dell'esame di Stato. Si tratta di un appuntamento di rilievo storico per la scuola italiana: oltre 527.000 maturandi sostengono il colloquio nella sua versione completamente rinnovata, frutto del D.L. 9 settembre 2025, n. 127 (convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164) e dei successivi atti attuativi del MIM. Una stagione importante che merita un'analisi sistematica, tanto per le scuole che gestiscono gli esami quanto per il pubblico professionale di operatori del diritto scolastico.
La novità non si limita al ritorno del nome "Maturità" in luogo di "Esame di Stato del secondo ciclo". È, piuttosto, una riforma di sistema della prova orale, che ne modifica la struttura, i contenuti, i criteri valutativi, le finalità. Una riforma filosoficamente densa, che riflette una precisa concezione della valutazione finale dello studente, non più solo accertamento delle conoscenze disciplinari, ma valutazione integrale della persona nel suo percorso scolastico, formativo, civile. Una scelta che il MIM ha esplicitamente difeso e rivendicato, e che pure ha generato riflessioni e perplessità che vale la pena considerare con attenzione.
Per inquadrare correttamente l'innovazione occorre richiamare la cornice normativa, particolarmente stratificata in questa stagione di riforme.
Va segnalato un dato istituzionale di rilievo: la disciplina del nuovo colloquio si è costruita attraverso una stratificazione di atti normativi sviluppatasi in pochi mesi dal D.L. del settembre 2025 (consolidato dalla legge di conversione del 30 ottobre) ai decreti ministeriali emanati tra gennaio e marzo 2026 (D.M. 3/2026 sul diploma; D.M. 13/2026 sulle discipline; D.M. 28/2026 sulle aree di correzione; OM 54/2026 di disciplina operativa). Una densità regolamentare che le scuole e in particolare i dirigenti scolastici e i Consigli di classe hanno dovuto assorbire e operativizzare in tempi rapidissimi, parallelamente all'evoluzione del calendario dell'esame. Questo è un dato che merita riflessione professionale sulle modalità di costruzione delle riforme scolastiche italiane.
Per cogliere la portata della riforma occorre un confronto sistematico tra la struttura del colloquio precedente (quella in vigore fino alla maturità 2024/2025) e la nuova architettura, basata sul D.L. 127/2025 e sul D.M. 13/2026. Sette sono i profili che subiscono un'innovazione significativa.
Tre osservazioni sintetiche sulle innovazioni più significative. Il cambio di paradigma del punto di avvio del colloquio non più materiale-stimolo eteroprodotto dalla commissione, ma riflessione del candidato sul proprio percorso a partire dal Curriculum, rappresenta lo snodo concettuale più rilevante. Il Ministro ha esplicitamente motivato la scelta con la critica al precedente sistema, che imponeva "collegamenti interdisciplinari forzati, creando inutile apprensione nei ragazzi, anche a causa della sua casuale imprevedibilità". Il passaggio dal colloquio "a tutto campo" alle quattro discipline predefinite porta con sé un doppio effetto — minore variabilità tra candidati (positivo per l'equità) ma anche minore valorizzazione delle competenze trasversali. Il dibattito tra le posizioni in campo riflette questa tensione strutturale. L'introduzione dell'obbligo di partecipazione al colloquio con bocciatura diretta in caso di rifiuto rappresenta un'innovazione particolarmente afflittiva, che apre profili giuridici delicati di cui ci occuperemo nelle sezioni successive.
Il colloquio rinnovato secondo la disciplina dell'art. 2 del D.M. n. 13/2026 si articola in una sequenza logicamente strutturata di fasi, che la commissione coordina sulla base di criteri di equilibrio e di valorizzazione del percorso individuale. Vale la pena presentarla in modo sistematico.
Sulla durata del colloquioè importante segnalare che la prassi che si sta consolidando è di 40-60 minuti per candidato, come indicato dai vademecum delle scuole e dalla comunicazione MIM. Si tratta di una durata che comporta giornate di esame particolarmente intense per le commissioni, soprattutto considerata la nuova composizione a 5 membri (riduzione da 7). Un dato di gestione che dirigenti scolastici e presidenti di commissione dovranno calibrare con cura nei piani di lavoro.
Va inoltre richiamata una novità di rilievo: il PCTO è stato ridenominato "Formazione scuola-lavoro" dal D.L. 127/2025. Si tratta di una scelta che ha valenza sostanziale: la denominazione precedente (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, introdotti dalla L. 145/2018) si era affermata come superamento dell'ancora precedente Alternanza scuola-lavoro (L. 107/2015). Il ritorno a una denominazione "scuola-lavoro" segnala una precisa scelta politica di valorizzazione della dimensione professionalizzante del percorso, in coerenza con la riforma dell'istruzione tecnica e professionale del modello 4+2 (L. 121/2023, su cui abbiamo già trattato in queste pagine in relazione ad Apulia Campus).
La struttura del punteggio della maturità mantiene il sistema centesimale, ma con una significativa innovazione sul bonus discrezionale: ridotto da 5 a 3 punti, e attribuibile solo ai candidati che raggiungano almeno 90/100 tra credito scolastico, prove scritte e colloquio. Si tratta di una scelta che secondo la motivazione del legislatore intende riportare maggior rigore valutativo e contrastare l'inflazione dei voti finali, fenomeno che negli ultimi anni aveva attratto critiche da più parti del mondo accademico e produttivo.
Un punto che merita chiarimento e che è stato spesso oggetto di confusione nella comunicazione mediatica, riguarda il rapporto tra esiti INVALSI e voto di maturità. I risultati delle prove INVALSI del Grado 13 inseriti per la prima volta nel Curriculum dello studente in una nuova "Parte IV Prove Nazionali" introdotta dal D.M. n. 2 del 9 gennaio 2026 (di cui ci siamo occupati in un commento dedicato in queste pagine) NON incidono in alcun modo sul voto finale. La Parte IV del Curriculum, infatti, è visibile alla Commissione solo DOPO il conseguimento del diploma: una scelta procedurale che vuole preservare l'autonomia valutativa della Commissione e impedire che il dato INVALSI condizioni il giudizio. Le tre parti del Curriculum visibili durante il colloquio sono dunque: Parte I (Istruzione e formazione, alimentata da SIDI), Parte II (Certificazioni), Parte III (Attività extrascolastiche, a controllo dello studente).
Pur nel riconoscimento del valore complessivo della riforma che effettivamente porta innovazioni sostanziali sul piano della valutazione integrale dello studente vi sono alcuni profili critici che meriteranno attenzione nei prossimi mesi e anni. Non si tratta di critiche all'impianto, ma di questioni che la prassi delle commissioni d'esame, la giurisprudenza amministrativa ed eventualmente successivi interventi normativi dovranno sciogliere.
Tre profili meritano un approfondimento specifico. Il primo è quello del trattamento dei candidati esterni. Come abbiamo documentato nel commento al decreto del TAR Liguria del 13 giugno 2026 e nell'analisi dei numeri della maturità 2026 (con riferimento all'aumento del 7,2% dei privatisti a livello nazionale e del 17,8% in Veneto), i candidati esterni rappresentano una platea in crescita strutturale. Il colloquio rinnovato pone una sfida specifica per questa categoria: il Curriculum dei candidati esterni è strutturalmente meno popolato di quello dei candidati interni, soprattutto nelle Parti II (certificazioni) e III (attività extrascolastiche); l'esposizione di Formazione scuola-lavoro è disciplinata da una norma ad hoc (art. 14 c. 3 D.Lgs. 62/2017 come modificato), con riferimento a un'"attività" specifica e non al percorso quinquennale. Si pone così la questione di una potenziale disparità sostanziale nel colloquio tra candidati interni ed esterni, questione che le commissioni dovranno gestire con particolare attenzione alla parità di trattamento.
Il secondo profilo è quello dell'obbligo di partecipazione al colloquio con bocciatura diretta in caso di rifiuto. Si tratta di una novità del D.L. 127/2025 che, al di là delle intenzioni di rigore valutativo pone profili di proporzionalità della sanzione. Lo studente che, per ragioni di grave ansia da prestazione, disturbo psichiatrico, fobia sociale, attacchi di panico, situazioni eccezionali sopravvenute, rifiuti il colloquio si vede annullare quattro anni di percorso scolastico, indipendentemente dagli esiti delle prove scritte (che potrebbero essere brillanti). È una conseguenza che, in casi di particolare delicatezza, rischia di apparire sproporzionata rispetto alla causa del rifiuto. Sarà interessante vedere come la giurisprudenza amministrativa, già attenta alle situazioni di fragilità degli studenti (cfr. TAR Toscana sez. IV n. 1946/2025 sul caso dello studente rappresentante d'Istituto con problemi di salute mentale, di cui abbiamo dato conto), affronterà eventuali ricorsi su questa fattispecie.
Il terzo profilo è quello dell'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale per gli studenti con voto di condotta pari a 6 istituto introdotto dalla L. 150/2024 (riforma Valditara del voto in condotta) e attuato dal D.P.R. 8 agosto 2025 n. 135 (su cui ci siamo soffermati nel commento a TAR Toscana sez. IV n. 2073/2025). Si tratta di una novità importante che merita attenzione professionale: l'elaborato è assegnato dal Consiglio di classe, ma i criteri di assegnazione e di valutazione non sono puntualmente disciplinati a livello centrale. Si crea così uno spazio di discrezionalità delle scuole che può generare disparità di trattamento tra istituti e, conseguentemente, possibili contenziosi amministrativi. Sarà importante che i Consigli di classe assegnino e valutino l'elaborato con particolare cura motivazionale, anche in chiave difensiva rispetto a possibili impugnazioni.
Il colloquio della maturità 2026 è una riforma significativa del cuore valutativo dell'esame di Stato del secondo ciclo. Il Ministero ha investito sul ritorno alla "maturità" come paradigma valutativo che valorizza la dimensione integrale della persona dello studente, e la riforma del colloquio è la traduzione operativa di questa visione: centralità del Curriculum, valorizzazione dell'impegno scolastico ed extrascolastico, focus su quattro discipline caratterizzanti, attenzione alla Formazione scuola-lavoro e all'educazione civica. È un'impostazione che ha un suo equilibrio, e che vale la pena valutare con apertura nei suoi effetti concreti.
Vanno peraltro segnalati alcuni profili di realismo critico. Il primo è quello della tempistica: la stratificazione di atti normativi tra settembre 2025 e marzo 2026 ha imposto alle scuole un assorbimento rapido di una riforma sostanziosa, con potenziali criticità nella prima applicazione pratica. Il secondo è quello della formazione delle commissioni: il passaggio a una struttura a 5 membri (riduzione da 7), pur giustificato dal MIM con ragioni di efficienza, comporta un carico individuale dei singoli commissari significativamente superiore. Il terzo è quello del rapporto tra dimensione personalizzata e dimensione standardizzata del colloquio: l'apertura al Curriculum e alle attività extrascolastiche valorizza la persona ma anche apre spazi di variabilità tra commissioni che potrebbero generare contenzioso. Equilibrio che sarà importante presidiare nei prossimi anni.
Il nuovo colloquio apre tre aree di lavoro nei prossimi mesi. Per i dirigenti scolastici: la gestione delle commissioni d'esame nella nuova struttura, la formazione dei docenti commissari sulla nuova disciplina del colloquio, il presidio della motivazione dei voti finali e del bonus discrezionale. Per i docenti commissari: l'assorbimento delle griglie di valutazione (Allegato C all'OM 54/2026), la pratica del nuovo colloquio nei suoi cinque/sei snodi strutturali, l'attenzione alle situazioni speciali (candidati esterni, BES/DSA, voto di condotta 6). Per gli avvocati specializzati: il presidio del contenzioso amministrativo che inevitabilmente emergerà su disparità di trattamento, motivazione carente, valutazione del Curriculum, bonus non attribuito, rifiuto del colloquio. La giurisprudenza amministrativa di cui abbiamo dato conto in queste pagine (TAR Toscana sez. IV nn. 1946/2025 e 2073/2025; TAR Liguria decreto 13 giugno 2026) sarà un punto di riferimento essenziale per la costruzione delle difese.
Resta sullo sfondo un'osservazione di sistema. Il nuovo colloquio della maturità si inserisce in una stagione di riforme strutturali del sistema scolastico italiano riforma del voto in condotta (L. 150/2024), introduzione della Parte IV INVALSI nel Curriculum (D.M. 2/2026), stretta sui diplomifici (D.L. 45/2025), filiera tecnologico-professionale 4+2 (L. 121/2023), nuove Indicazioni Nazionali del primo ciclo (D.M. 221/2025) tutte appartenenti a un disegno complessivo del MIM di rinnovamento della qualità del sistema scolastico italiano. Il merito di queste riforme, al di là delle valutazioni politiche di parte, che esulano dalla competenza di queste pagine, si misurerà nel medio periodo, nei prossimi 4-5 anni, quando gli effetti sostantivi sui percorsi formativi e sugli esiti degli studenti potranno essere valutati con i dati alla mano. I 527.000 maturandi di quest'anno sono, in qualche misura, la prima coorte di studenti chiamata a misurarsi con questo nuovo paradigma valutativo. Auguriamo loro un esito sereno, e auspichiamo che i mesi a venire, con le statistiche degli esiti, l'eventuale giurisprudenza amministrativa, le evoluzioni regolamentari consentano alla scuola italiana di valutare con realismo critico il successo della riforma e le eventuali aree di miglioramento.








