La Cassazione ha stabilito con sentenza pubblicata il 17 marzo 2021, n. 7528 che il docente, nella mobilità volontaria deve essere soddisfatto per la sede principale della cattedra ad orario interno, rientrando nell'ambito di una scelta discrezionale dell'amministrazione scolastica, sulla base della valutazione delle esigenze degli Istituti scolastici coinvolti, istituire una cattedra con orario esterno.

Tale pretesa non può essere fatta valere nemmeno se in una delle sede di preferenza sia disponibile uno spezzone e in altra sede risulti disponibile "un altro spezzone" utile alla costituzione di una cattedra orario esterna. L'assenza di una pretesa concreta comporta che non possa configurarsi alcun obbligo in capo all'amministrazione scolastica (l'ufficio scolastico regionale in particolare) di accorpare spezzoni per soddisfare l'interesse manifestato dal docente nella domanda di trasferimento.

La norma in questione è l'art. 441 del T.U. Scuola (D.lgs. n. 297/1994)  "Istituzione delle cattedre e posti orario" che recita: 1. Negli istituti statali di istruzione secondaria le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non siano inferiori a quelle previste per l'istituzione di una cattedra della stessa materia; 2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili dei corsi serali.

Secondo la Cassazione tale norma va interpretata nel senso che prevede l'istituzione di cattedre anche mediante l'utilizzazione degli spezzoni orari al fine di salvaguardare la titolarità del docente, e per quanto possibile la continuità didattica. Diversamente, non riuscendo a formare una cattedra di almeno 18 ore si formerebbe un esubero. Non si ravvisa invece nè altra norma e nemmeno una ratio sottesa all'art. 441 volta a dare priorità al raggruppamento di ore proposto dall'insegnante, rispetto ad una cattedra ad orario interno su una determinata scuola. 

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