Riflessioni su alcuni aspetti critici presenti nel contratto non ancora definitivamente sottoscritto.
Pare in dirittura d’arrivo la firma del CCNL 2019-2021 della scuola (all’interno del comparto Istruzione, Università e Ricerca) e dovendosi plausibilmente supporre che la parte normativa non subirà modifiche (almeno, non sostanziali) rispetto all’Ipotesi siglata il 14 luglio 2023 da cinque delle sei sigle sindacali rappresentative.
Se così sarà – e lo sarà – permangono irrisolte, a nostro giudizio, alcune criticità di non poco momento, allorquando gl’istituti quivi regolati impatteranno sulla quotidianità scolastica, rivelando la loro valenza di corto respiro e/o, non meno, innescando più che prevedibili conflitti tra il dirigente scolastico datore di lavoro (controparte datoriale?) e la RSU (unitamente ai dirigenti locali delle sigle sindacali firmatarie del CCNL, rappresentativa dei dipendenti lavoratori, indistintamente docenti e personale ATA, dell’istituzione scolastica).
Parte delle considerazioni che svolgeremo sono riprese da un precedente lavoro, aggiornate alla luce dei successivi sviluppi e di quanto, riguardo a questi, può leggersi nella predetta Ipotesi.
1. La formazione
Il comma 124 dell’articolo unico della legge 107/2015 ha prescritto che la formazione in servizio dei docenti di ruolo deve essere “obbligatoria, permanente e strutturale”, ma senza che questa norma imperativa abbia trovato seguito e completamento nel tuttora vigente CCNL 2016-2018, sul punto facente rinvio ai risalenti articoli 63 e 64 del CCNL Scuola 2006-2009 (rubricati, rispettivamente, Formazione in servizio e Fruizione del diritto alla formazione).
L’Ipotesi di CCNL all’articolo 36 (ri)disciplina formalmente – formalmente, in quanto i contenuti restano quelli pregressi di cui ai poc’anzi citati artt. 63 e 64 del CCNL 2006-2009 – la materia, declamandola come “leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’ efficace politica di sviluppo delle risorse umane” (comma 1) e (perciò) essa costituendo “un diritto e un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità”(comma 4).
Dopodiché viene (ri)chiarito che essa deve essere svolta “in orario di servizio”, sempre nell’ambito delle ore previste per le attività funzionali all’insegnamento (40+40); e che, qualora eccedenti tale quota, le stesse sono soggette a retribuzione, anche in forma forfettaria, a carico del Fondo di miglioramento dell’offerta formativa: ma in ogni caso non possono essere imposte, permanendo nella libera determinazione del docente.
Come prima, e più di prima, l’articolato contrattuale lascia, dunque, all’autonomia delle istituzioni scolastiche la definizione delle ore di formazione e aggiornamento in servizio. Però lo fa quasi come ipotesi residuale, dopo le ore che devono essere “prioritariamente” dedicate ai collegi dei docenti, ai consigli di classe, ai gruppi di riunione per l’inclusione, agli incontri scuola-famiglia.
Si consideri, ancora, che la formazione prevede annualmente quella obbligatoria sulla sicurezza (generale e specifica); quella deliberata dagli OO.CC. in relazione allo sviluppo del PTOF; quella organizzata dalle scuole polo sulle tematiche indicate dal MIM. E a queste si aggiungono, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, le attività formative previste:
a) dal decreto ministeriale 65/2023 e concernente il riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione della linea di investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – per la realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento;
b) dal decreto ministeriale 66/2023 - riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”, Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, come le prime.
L’elenco poi può ben ampliarsi con la formazione digitale e per alcuni progetti PON/FSE/ FESR, in buona misura già avviati e dove avviati.
È dunque un autonomo e vincolante obbligo formativo quantitativamente definito l’anello – sistematicamente – mancante all’interno del CCNL: ciò che, tra le altre criticità, induce a temere che possano non utilizzarsi appieno le ingenti risorse destinate alla formazione, comprese quelle del PNR.
2. Bonus premiale e nominativi dei fruitori delle remunerazioni a carico del FMOF
L’Ipotesi di CCNL non introduce elementi innovativi rispetto alla regolazione attuale.
Per il primo aspetto, nell’articolo 40 del CCNL 2016/2018 già si era convenuto – con dubbia legittimità, poi sanata dall’articolo 1, comma 249 della legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) – che dall’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 fossero inglobate – e definalizzate – in un unico fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF) le risorse già definite nei precedenti CCNL e quelle di fonte legale: nelle quali ultime, per l’appunto, si sono comprese le risorse di cui al comma 126 della legge 107/2015 per la valorizzazione del merito del personale docente. Sicché, in forza di tale definalizzazione, erano, e restano, possibili tre soluzioni, tutte legittime:
a) l’intera quota-parte di ogni istituzione scolastica del fondo nazionale stanziato dal predetto comma 126, e decurtato in progresso di tempo, confluisce certamente nel FMOF, ma continua a essere utilizzato per premiare selettivamente i docenti di ruolo, seguendosi l’originaria procedura legale figurante nei successivi commi 127-129 e non abrogati dalla citata legge 160/2019;
b) all’opposto, l’intera quota-parte di cui sopra è impiegata per integrare la remunerazione accessoria di tutto il personale – docente e ATA, a tempo indeterminato e a tempo determinato – per le prestazioni contrattuali aggiuntive e/o per gl’ incarichi non obbligatori conferiti. Resta in tal caso quiescente il Comitato di valutazione allargato, che pertanto recupera la sua originaria composizione ristretta e le relative funzioni (ex articolo 11 del D. Lgs. 297/1994). Così come rimane inerte l’intero iter preordinato all’erogazione del bonus premiale;
c) si realizza una combinazione, a geometria variabile, delle prime due.
L’opzione dipende dalla strategia del dirigente scolastico, parte datoriale, che prende corpo nell’atto d’indirizzo per tutte le attività della scuola e delle scelte di amministrazione e di gestione compendiate nel Piano triennale dell’offerta formativa, poi elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio d’istituto.
Pertanto non è vero, come si legge sui siti sindacali, che il bonus docenti è stato “definitivamente cancellato”, per essere ora le afferenti risorse destinate a tutto il personale scolastico secondo criteri stabiliti in contrattazione d’istituto (per i DSGA a livello di contrattazione integrativa nazionale). Ciò nonostante, è di facile previsione – e i dirigenti scolastici devono esserne consapevoli – che nella contrattazione d’istituto RSU e sigle sindacali continueranno a premere perché queste risorse si dirottino indistintamente sull’intero personale della scuola.
Anche per il secondo aspetto, nonostante la chiarezza del dato testuale, non può escludersi che venga chiesto ai dirigenti scolastici l’elenco nominativo e rispettivi analitici compensi di coloro che abbiano avuto accesso al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, eventuale bonus ex legge 107 incluso.
A suo tempo investita della materia, l’ARAN aveva ritenuto che, “sotto il profilo squisitamente contrattuale”, sui compensi accessori al personale dell’istituzione scolastica, finanziati con il Fondo d’istituto per il miglioramento dell’offerta formativa, alle parti sindacali andava reso disponibile il solo ammontare complessivo della somma effettivamente distribuita, eventualmente ripartito per fasce o qualifiche, senza comunicare i nominativi e gl’importi erogati individualmente. Ciò perché il CCNL di comparto 2016-2018, applicabile ratione temporis, nell’articolo 22 aveva regolato – ed ancora regola – ex novo le materie oggetto di informazione, non figurandovi più “i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti (comunque) retribuiti con il fondo d’istituto”, come invece sanciva l’articolo 6 del precedente CCNL 2006-2009.
L’Ipotesi di CCNL 2019-2021 chiude la questione, avendo le parti convenuto (ad esclusione della UIL, che non l’ha siglata) che in ordine ai compensi erogati a carico del FMOF va sì precisato il numero dei lavoratori coinvolti in ciascuna delle attività retribuite, ma in ogni caso non deve essere possibile associare il compenso al nominativo di colui che l’ha percepito.
Tuttavia, e di ciò dovrebbero sempre rendersi avvertiti i dirigenti scolastici, se l’informazione sui singoli nominativi e relativi compensi non è più oggetto di generalizzata e automatica informazione, ciò non preclude alla RSU e ai sindacati firmatari del CCNL di esercitare, motivandolo, il diritto di accesso ex legge 241/1990, tali soggetti pienamente rientrando nella previsione del suo articolo 22, comma 1, lett. b), come portatori di interessi pubblici o diffusi, perciò aventi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. E al riguardo la lettera dell’articolo 4, comma 6 dell’Ipotesi di CCNL non dà adito a dubbi: “Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina legislativa in materia di trasparenza, nei limiti e con le modalità dalle stesse previste”.
Quindi i dirigenti scolastici, a fronte di una possibile richiesta di accesso a singoli nominativi e compensi percepiti, verificati i presupposti di legge, dovranno corrisponderla, pur con le cautele di rito (pertinenza, non eccedenza, essenzialità), tra l’altro non involgendosi qui dati sensibili o sovrasensibili e/o giudiziari (intrinsecamente necessitanti una più intensa protezione e quindi una più stringente attenzione nel loro trattamento), bensì meri dati personali e inidonei a recare apprezzabili pregiudizi nella sfera giuridica del soggetto passivo. Con il che, ragionevolmente, sono tenuti indenni da responsabilità per aver consentito l’accesso, beninteso con il sostegno di una puntuale e perspicua motivazione, qui non particolarmente ostica e tale da potersi anche prescindere dal consenso dei cc.dd. controinteressati, come da art. 3 del D.P.R. 184/2006 (Regolamento di accesso agli atti, ex legge 241/1990), se invece non ritengano di doverli preavvisare (ciò che a suo tempo aveva suggerito all’ARAN l’Avvocatura generale dello Stato).
3. Didattica a distanza e ora Didattica digitale integrata?
Tenendosi ben fermo che le prestazioni del personale della scuola, e le modalità con cui vanno rese, sono definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro, entro tale cornice si è stipulata il 6 novembre 2020 la sequenza contrattuale prevista dalla normativa anti-Covid al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria, prima con la DAD pura e in seguito con la DDI.
Il punto interrogativo apposto al titoletto è però d’obbligo, poiché della didattica a distanza, sia nella forma pura, completamente sostitutiva della didattica in presenza, ovvero – soprattutto – integrante la didattica in presenza, l’Ipotesi di CCNL 2019-2021 non si occupa; con ciò ponendosi il problema se tale modalità di prestazione lavorativa possa essere oppure no contrattualmente esigibile, atteso che la predetta Ipotesi costituisce prima facie una sorta di testo unico e abrogativo delle precedenti disposizioni contrattuali.
È invece regolato il lavoro a distanza, nella forma del lavoro agile, negli artt. 10-15, e del lavoro da remoto (art. 16): che interessano, solo ed espressamente, il personale amministrativo e tecnico delle istituzioni scolastiche ed educative ; con il fondato dubbio se possa esservi incluso il DSGA, atteso che questi è una figura unica, come lo è il dirigente scolastico, preposto all’organizzazione e conduzione dell’ufficio di segreteria, con continuo obbligo di vigilanza sul suo buon funzionamento.
A ulteriore indizio sfavorevole alla DDI, l’articolo 44 dell’Ipotesi in discorso prevede, con regolamento d’istituto, la possibilità di svolgimento a distanza solo delle due ore di programmazione didattica e collegiale per i docenti della scuola primaria e di alcune delle attività funzionali all’insegnamento che non rivestano carattere deliberativo, mentre per le altre attività che invece tale carattere abbiano occorrerà la previa definizione di criteri da parte del MIM.
Ma questa conclusione, che pure sembra seguire un ineccepibile filo logico, è per altro verso chiaramente assurda, significando la vanificazione di tutta la corposa normativa che della digitalizzazione fa un must: dal Piano nazionale della scuola digitale sino alle afferenti risorse del PNRR. Che, magari con un’enfasi non di rado eccessiva, è univoca nella promozione e realizzazione di una metodologia didattica, a prescindere da future emergenze pandemiche, in grado di combinare attività svolte in presenza con momenti di apprendimento a distanza, sfruttandosi per l’appunto contenuti e strumenti digitali; vale a dire operandosi una sapiente integrazione tra carta e digitale, tra libro di testo e contenuti multimediali, tra aula fisica e aula virtuale, per come esplicitato nelle Linee guida emanate dal Ministero con il decreto n. 89 del 7 agosto 2020.
Dovrebbe quindi soccorrere il comma 16 dell’articolo 1 della più volte menzionata Ipotesi CCNL (Campo di applicazione e struttura del contratto), al di cui tenore “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d. lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative”.
Senonché, recuperato il CCNI sulla didattica digitale integrata, stipulato il 25 ottobre 2020, nel primo degli otto articoli che lo compongono è scritto che “si può ricorrere alla DID fino al perdurare dello stato di emergenza”, in forma complementare o esclusiva, secondo le disposizioni delle Linee guida ministeriali.
Occorre dunque un chiarimento, con una Dichiarazione congiunta o azionandosi l’istituto dell’Interpretazione autentica (art. 3, comma 1, Ipotesi) ovvero tramite un’apposita Sequenza contrattuale.
Un chiarimento in assenza del quale non basterebbe il ricorso alla mitica Libertà d’insegnamento, rimettendosi alla sovrana determinazione del singolo docente se attivare o meno la DDI.
Francesco G. Nuzzaci, Dirigente Scolastico








