Sanzioni disciplinari dei docenti
Con l’inserimento della contrattazione nel pubblico impiego, avviata dall’originario D. Lgs. 29/1993 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), le sanzioni disciplinari si son volute configurare –in via di principio – come strumento di gestione del privato datore di lavoro, fondato sul duplice paradigma dell’articolo 2106 c.c.e, a garanzia dei lavoratori incisi, dell’articolo 7 della legge 300/1970, intitolata Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento: c.d. Statuto dei lavoratori ed esteso ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, incluso il personale della scuola, salve residuali e nominate categorie che permangono in regime di diritto pubblico (ex art. 3, D. Lgs. 165/2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Testo unico del pubblico impiego).
Pur tuttavia, nel mentre per i dirigenti scolastici e per il personale ATA si sono contrattualizzate le sanzioni disciplinari, accanto a quelle direttamente disposte dalla legge nei confronti di tutti i dipendenti delle diverse amministrazioni, per i docenti si è sempre glissato, mantenendosi la specifica normativa pubblicistica contenuta negli articoli 492-501 Del D. Lgs. 297/1994, Testo unico della scuola: così nell’articolo 91 del CCNL 2006-2009, che impegnava le parti a regolare la materia entro 30 giorni con apposita sequenza contrattuale e, con formula sibillina e d’incerta decifrazione, “rispettando le competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino”; cui seguirà – dopo un decennio di blocco contrattuale – l’articolo 29 del CCNL 2016-2018, con le parti che sempre “convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologie delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni… fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento”. Ma la “specifica sessione” che si sarebbe dovuta concludere entro il mese di luglio 2018, è abortita al primo burrascoso incontro tra l’ARAN e i sindacati del 18 dello stesso mese.
L’articolo 48 dell’Ipotesi in discorso abroga l’articolo 29 del CCNL 2016-2018, ma dopo averne copiato, alla lettera, l’intero contenuto e disponendo che ora la “specifica sessione” negoziale a livello nazionale si dovrà concludere entro luglio 2024.
Ovviamente, anche questa volta non se ne farà nulla poiché la parte rappresentativa del personale dipendente (docenti e ATA) non accetta che il suo datore di lavoro (il dirigente scolastico) eserciti direttamente un potere disciplinare che vada oltre il rimprovero verbale, così come ha previsto il D. Lgs. 75/2017 (c.d. Riforma Madia) per tutti i dirigenti pubblici, ma con l’eccezione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, legittimati ad esercitare direttamente l’azione disciplinare anche nei riguardi dei docenti – anziché rimettere gli atti al competente Ufficio per i procedimenti disciplinari – qualora prefigurino una sanzione che non oltrepassi la sospensione dal servizio e dallo stipendio per più di dieci giorni.
Questa intransigente posizione dei sindacati, che per i docenti comporta la permanenza in vita del sistema disciplinare normato negli articoli 492-501 del Testo unico della scuola, si fa ora forte del consolidato filone giurisprudenziale della Corte di cassazione, e al quale si attengono pedissequamente i giudici del lavoro aditi in sede contenziosa; secondo cui (ordinanzenn.20845/2019,28111/2019, 3226/2019, 23524/2021) il dirigente scolastico può ben comminare al personale ATA sanzioni disciplinari sino alla sospensione dal servizio e dallo stipendio per non più di dieci giorni, siccome espressamente previste nel CCNL, ma, allo stato, non può andare oltre la censura per il personale docente.
Le ragioni della decisione della Corte si possono qui rapidamente condensare nei passaggi che seguono, rinviandosi il lettore eventualmente interessato alle più analitiche argomentazioni contenute in un nostro contributo in materia.
Attesa – secondo la Corte – la tipicità e la tassatività delle fattispecie disciplinari, sulla scorta dei principi penalistici estensibili al più ampio diritto punitivo, per i docenti non può darsi luogo alla sospensione dal servizio fino a dieci giorni, perché prevista solo per il personale ATA, ai sensi dell’art.93 CCNL Scuola. Sempre per i docenti, invece, il precedente articolo 91 dispone che “continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della parte III del D. Lgs. 297/94”, che contemplano –dopo l’Avvertimento scritto e la Censura– la Sospensione dall’insegnamento fino a un mese: che non è ex litteris nella disponibilità del dirigente scolastico.
Questi dovrà quindi, per la definizione della propria competenza, limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale massima irrogabile sulla base della disciplina figurante nell’art. 492, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 297. E se ritiene che tale sanzione debba essere superiore alla censura, rimetterà gli atti all’Ufficio per i procedimenti disciplinari, non potendo – secondo il principio di legalità e del correlato principio del giusto procedimento – scindere la fattispecie della Sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese qualora ravvisi, con una valutazione ex ante, che la sanzione da infliggere in concreto possa essere contenuta entro i dieci giorni di sospensione dal servizio, dato che – precisa la Corte – lo farebbe sulla base di “deduzioni meramente ipotetiche e discrezionali… incerte e opinabili, che ben potrebbero essere smentite all’esito del procedimento”.
Conclusivamente, si prospettano tre scenari possibili: l’Amministrazione cede alle pretese sindacali facendosi promotrice di un intervento normativo volto all’eliminazione della norma speciale riferita ai soli dirigenti scolastici, di modo che anch’ essi non possano direttamente procedere oltre il rimprovero verbale o equivalente; decide di promuovere il predetto intervento normativo che, per contro, disegni i connotati di una sanzione disciplinare tipica per i docenti nel prevedere espressamente la sospensione dal servizio e dallo stipendio sino a dieci giorni, direttamente irrogabile dai dirigenti scolastici; continua a subire l’ostracismo dei sindacati concordando nel replicare sine die il rinvio a fantomatiche specifiche sessioni.
I primi due ci sembrano improbabili, per opposte ragioni facilmente intuibili. L’ultimo scenario è quasi certo, ma felici di essere smentiti.
Valutazione delle prestazioni professionali
In disparte il precario bonus docenti introdotto dalla legge 107/2015 e i relativi riferimenti dianzi resi, l’Ipotesi di CCNL – così come non era avvenuto nei precedenti testi negoziali – non spende una parola per la valutazione delle prestazioni di tutto il personale della scuola.
Ma, a stretto rigore, l’omissione non è imputabile – o non lo è principalmente – ai sindacati, poiché, a mente dell’articolo 40, primo comma del D. Lgs. 165/2001, nelle materie relative alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio (così come per le sanzioni disciplinari e per la mobilità), “la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”.
E le norme di legge latitano o restano quiescenti, vuoi per le incertezze del decisore politico, vuoi per il carente lavoro di stimolo e di affiancamento dell’Amministrazione. Sicché si è proceduto con una serie di sperimentazioni piuttosto improvvisate e confusamente intersecatesi, a libera adesione e inanellandosi un fallimento dietro l’altro, a partire dal c.d. Concorsone dell’allora ministro dell’Istruzione Berlinguer agli inizi degli anni Duemila.
Un punto di svolta per una valutazione ordinaria, fisiologica e obbligatoria, nello specifico prescritta per tutto il personale di tutte le amministrazioni pubbliche dalle riforme avviate dalla legge 59/1997, sembrava averlo segnato la menzionata Riforma Brunetta, ex D. Lgs. 150/2009. Ma che per la sua applicazione al (solo) personale docente della scuola, ha rinviato a un decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro dell’Istruzione e il ministro delle Finanze, la determinazione degli inerenti “limiti e modalità”; decreto emanato ma che poi a sua volta ha rinviato a un protocollo di collaborazione da adottare d’intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche: del quale non si vede ancora la luce.
Per contro, il decreto brunettiano non ha previsto questo micidiale sistema a scatole cinesi per la valutazione del personale amministrativo-tecnico-ausiliario, che pertanto potrebbe, da subito, agevolmente essere condotta assumendo a canovaccio il mansionario contrattuale; e – qui detto incidentalmente – men che mai lo ha previsto per i dirigenti scolastici, gli unici dirigenti pubblici a non essere ancora valutati nonostante l’inequivoco, e risalente, combinato disposto degli articoli 4, 21 e 25 del pluricitato D. Lgs. 165/2001.
Per ora, dunque, della valutazione non se ne farà nulla. Ma se il Ministro dell’istruzione e del merito si darà d’attorno, in sede di avvio delle trattative per il CCNL 2022-2024 una volta licenziata la legge di bilancio, dovrà mettere in conto l’ostracismo delle sigle sindacali (e delle associazioni professionali), ad essa radicalmente contrari, sia per incrollabili convinzioni ideologiche, sia per prosaici interessi, ancorché abilmente mascherati, non essendo facile e piuttosto a rischio di perdita di deleghe gestire istanze differenziate ed altrettante differenziazioni retributive per un’ampia platea di lavoratori non più perfettamente fungibili, secondo una consolidata cultura impiegatizia.
Attendiamo gli eventi, sperando di non dover leggere di dichiarazioni congiunte a futura memoria o di preannunciate apposite sessioni contrattuali per la definizione di uno specifico dispositivo per il personale docente affinché la sua valutazione non sia rivolta a sindacare, neppure indirettamente la Libertà d’insegnamento; mentre potrebbe essere un po’ più complicato escogitare una formula acconcia per il personale ATA: a meno che anche per esso – così come si è sproloquiato per il dirigente scolastico – non si affermi che esercita “in forma differenziata l’unicità della funzione docente”.
Francesco G. Nuzzaci, Dirigente Scolastico








