I candidati che sono già inseriti nella III fascia si trovano a poter soltanto aggiornare, confermare o cancellare il proprio profilo professionale.
Alcuni però vorrebbero poter fruire dell'azione di "Inserimento" che è disponibile soltanto per coloro che procedono per la prima volta. Si tratta di quei casi in cui il candidato "nella tornata del 2017" (D.M. 640/2017) aveva caricato titoli non valutabili nell'attesa che riaprendo il bando potessero essere poi modificati.

Peraltro lo stesso Ministero aveva già indicato espressamente che tale procedura deve essere consentita ai sensi dell'art. 5 comma 9 lett. c) del DM 50/2021. Secondo tale disposizione infatti: "Nella domanda di conferma l'aspirante deve dichiarare di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili e/o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di cimpilare una nuova domanda di inserimento".

Tuttavia, il Ministero finora si è limitato ad indicare nella guida alla compilazione delle domande. “Per ogni profilo presente nelle graduatorie del precedente triennio le azioni possibili sono la Conferma, l’Aggiornamento o la Cancellazione; per questi profili viene mostrato il dettaglio dei punteggi con i quali lo stesso è presente nelle graduatorie del triennio 2018/21; i punteggi indicati sono di sola visualizzazione. E ancora:
Per il profilo in “Conferma” il titolo di accesso deve essere completato con le informazioni mancanti;
Per il profilo in “Aggiornamento” il titolo d’accesso può essere o completato con le informazioni mancanti o sostituito con un nuovo titolo nei casi previsti;
Per il profilo in “Inserimento” i campi del titolo d’accesso devono essere tutti compilati.

Infine il Ministero indica come utilizzare il campo Note: “L’utente ha a disposizione un campo a testo libero in cui può annotare ciò che ritiene opportuno. In tale sezione è opportuno comunicare le motivazioni di eventuali difformità tra il punteggio convalidato e quello presente a sistema nello scorso triennio. Questa sezione deve essere utilizzata anche per specificare di avere profili in aggiornamento e aver inserito servizi non precedentemente dichiarati antecedenti all’aggiornamento del 2017 (servizi fino all’8 ottobre 2014);

Pertanto l’aspirante per poter indicare una valutazione diversa rispetto al 2017 dovrebbe utilizzare Aggiornamento ma questo non corrisponde all’indicazione del decreto.

 

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