Il Decreto Legge 137/2020 (art. 21, comma 6-bis-6-quinquies) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione il fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione, per il 2021, di € 5,5 milioni. Il fondo è destinato esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, per il recupero degli insegnamenti curricolari, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza. Esso deve essere ripartito tra le scuole del primo ciclo con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento.
(6-bis) In conseguenza anche dei periodi di sospensione dell'attività' didattica in presenza negli istituti scolastici, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 euro per l'anno 2021.
(6-ter) Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività' didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.
(6-quater) Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attivita' aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio.
(6-quinquies) Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5.532.195 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.








