Durante la discussione del PNRR é stato inserito l'art. 64-bis riguardante alcuni interventi in materia AFAM, ossia volto all'equipollenza dei titoli con quelli universitari relativi ad altre classi di concorso. Vediamo in cosa consistono sinteticamente le misure adottate.

Diplomi accademici di I livello: sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti a specifiche classi di corsi di laurea ossia la classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche e la classe L-3 per i diplomi rilasciati dalle altre istituzioni afam. Tale equipollenza è valida per l’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso e l’accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università. Viene quindi superata la previgente disposizione prevista nella legge n. 228 del 2012, art. 1 comma 102 che prevedeva l’equipollenza di tutti i titoli afam di primo livello alla classe di laurea L-3 e solamente ai fini dei pubblici concorsi.

Diplomi accademici di II livello: saranno validi titoli di accesso per borse di studio, assegni di ricerca e ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università. Prima l’ammissione era limitata ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione. 

Reclutamento a tempo indeterminato del personale EP e collaboratore: fino alla data di entrata in vigore del regolamento sul reclutamento, è possibile assumere a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità “EP/1” ed “EP/2”, utilizzando le ordinarie procedure concorsuali.

Procedure autorizzative delle assunzioni: fino alla data di entrata in vigore del regolamento sul reclutamento, le assunzioni del personale docente e ATA, pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Insegnamenti relativi al restauro: il reclutamento del personale relativamente ai settori artistico disciplinari inerenti il "Restauro" (settori ABPR 24/28;72/76) è subordinato al possesso dei requisiti per i docenti previsto dall'art. 29 del D.lgs. n. 42 del 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e all'inserimento nell’elenco dei restauratori di beni culturali di cui all’articolo 182 del D.lgs. n. 42 del 2004, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare cui afferisce l’insegnamento.

More reclutamento dotazioni organiche: nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al d.pr.r n. 143 del 2019 le istituzioni AFAM possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali.

Rimozione organi delle istituzioni AFAM: gli organi previsti dal Regolamento AFAM (art. 4 del DPR 132/03) possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previa diffida, per gravi o persistenti violazioni di legge; quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell’Istituzione; in caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell’Istituzione non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando l’Istituzione non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. In seguito alla rimozione si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni dell’organo o degli organi rimossi, nonché eventuali e ulteriori compiti finalizzati al ripristino della ordinata gestione della Istituzione.

Sedi decentrate delle istituzioni statali: con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, previo parere favorevole dell’ANVUR, le istituzioni AFAM statali possono essere autorizzate a istituire corsi di studio in sedi diverse dalla loro sede legale e senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Quindi entro novanta giorni con decreto del MUR, di natura non regolamentare, su proposta dell’ANVUR, ferme restando le dotazioni organiche dell’Istituzione, sono definite: le procedure per l’autorizzazione di tali corsi; i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie; i requisiti di conformità dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate; entro i successivi 12 mesi le Istituzioni statali che hanno già attivi corsi in sedi decentrate richiedono l’autorizzazione, laddove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. Le istituzioni statali che non ottengono l’autorizzazione, assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime Istituzioni ovvero presso altra Istituzione. I titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale.

Inserimento nelle graduatorie nazionali del personale docente: l’emendamento ha previsto una norma interpretativa dell’art. 1 comma 655 della Legge 205/2017. Possono essere inseriti nelle graduatorie nazionali 205 e 205-bis coloro che abbiamo maturato il requisito dei tre anni di servizio esclusivamente nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane. 

Termine e proroghe: prorogato di un anno il termine per conseguire il diploma di vecchio ordinamento. Inoltre il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali di vecchio ordinamento con i diplomi accademici di II livello, è prorogato al 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022.

In merito alle istituzioni AFAM si rimanda anche a:

1) Titoli equipollenti all'abilitazione all'insegnamento: legittima l’inclusione del diploma magistrale conseguito entro il 2002, e non di quello AFAM ante riforma (Tribunale di Alessandria, 19/03/2018, n. 114)

2) I docenti degli istituti di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale (AFAM) non hanno diritto allo stesso trattamento economico dei docenti universitari (Cassazione civile, sez. lav., 01/06/2018, n. 14101)

3) Ai docenti di istituti di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale deve applicarsi il ccnl del comparto d’appartenenza (Cassazione civile, sez. lav.,16/11/2018, n. 29637)

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account