Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 21 giugno 2021, n. 17602

Il Caso
Deve ritenersi legittimo il licenziamento per persistente insufficiente rendimento del collaboratore scolastico che si rifiuti più volte di adempiere ai compiti di pulizia dal momento che la Tabella A del C.C.N.L. del 2007 relativo al comparto della scuola, per quanto attiene al personale A.T.A., per i dipendenti dell’area A contempla non solo compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni e del pubblico ma anche la custodia e la pulizia dei locali, degli spazi e arredi scolastici. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una sentenza, emessa il 21 giugno 2021, n. 17602, in merito al ricorso presentato da un collaboratore scolastico contro la sentenza in primo grado del Tribunale di Bergamo e poi della Corte d’Appello di Brescia, che avevano respinto la sua impugnazione contro il licenziamento intimato dal Ministero dell’Istruzione. Sentenza che tra le altre cose ha avuto un eco mediatico piuttosto considerevole. Il dipendente scolastico licenziato sosteneva di non avere agito intenzionalmente perché riteneva che le pulizie non fossero “di sua competenza” dovendosi occupare solo “dell’accoglienza e della sorveglianza degli alunni e del pubblico e della custodia dei locali scolastici” in base alle norme che disciplinano il settore. Un comportamento che aveva portato insegnanti e studenti a segnalare la sporcizia delle aule scolastiche. La Cassazione ha tuttavia concordato con la Corte d’Appello nel sostenere che “il rifiuto della prestazione era reiterato e assolutamente ingiustificato” e rappresentava “una violazione grave, influente sull’organizzazione dell’attività del plesso scolastico”. I compiti del dipendente, inoltre, erano “quelli di minore impegno: spazzare il pavimento, spolverare e pulire i banchi di sole quattro aule”. Infine, il lavoratore “era già stato colpito da vari rimproveri scritti senza risultato” e anzi si era “convinto ancor più della bontà della sua posizione” e aveva minacciato chi gli faceva notare la sua poca operosità di una denuncia per mobbing.
Normativa di riferimento
Ai sensi dell’articolo 47 Ccnl Scuola 2007, i compiti del personale A.T.A. sono costituiti dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza nonché da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori. L’attribuzione di tali incarichi è effettuata dal dirigente scolastico. La tabella A, relativa ai profili di area del personale ATA tra i compiti del personale dell’area A, prevede l’accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico e la custodia dei locali scolastici ma anche i compiti di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi.
La proporzionalità della sanzione amministrativa
Circa la proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta, il dipendente licenziato contesta il giudizio di proporzionalità della sanzione del licenziamento assumendo che la condotta non era intenzionale, in quanto egli riteneva di agire legittimamente: ai sensi dell’art. 95 CCNL comparto scuola 2007 sarebbe prevista per l’insufficiente rendimento la sanzione conservativa del rimprovero verbale o della multa (comma 4, lettera f) ovvero della sospensione dal servizio e della retribuzione, nelle ipotesi di recidiva nelle mancanze e di particolare gravità (comma 6). La Corte d’Appello (non censurabile sotto questo profilo dalla Cassazione) aveva osservato che il rifiuto della prestazione lavorativa era reiterato ed assolutamente ingiustificato; si trattava di violazione grave,influente sull’organizzazione dell’attività del plesso scolastico. Il lavoratore era stato già colpito da vari rimproveri scritti senza risultato, se non la minaccia di una denuncia di mobbing; le sanzioni, anzi, avevano ancor più convinto il collaboratore scolastico della bontà della sua posizione.Tuttavia deve ritenersi erroneo l’assunto per cui il “codice disciplinare” di cui al Ccnl Scuola del 2007 prevederebbe sanzioni conservative laddove è pacifico che l’addebitato contestato rientra nell’ipotesi di cui all’art. 95, comma 7 lett. e) del contratto collettivo ovvero per il “persistente insufficiente rendimento”, per il quale non è prevista una sanzione conservativa ma il licenziamento.
La rilevanza dell’appalto di pulizia ad un soggetto esterno
Vi è poi una questione sollevata dal difensore del dipendente scolastico licenziato, solitamente non trattata nelle controversie sul licenziamento del personale scolastico: il ricorrente (ossia il dipendente licenziato assistito dal suo difensore) lamentava che le istituzioni scolastiche avevano appaltato i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP, tuttavia la centrale acquisti era stata poi sanzionata dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato e, pertanto, aveva proceduto alla risoluzione delle Convenzioni per alcuni lotti, tra i quali quello in questione, con conseguente venir meno degli ordinativi di fornitura. Pertanto la prestazione lavorativa del dipendente licenziato era stata portata avanti esclusivamente sulla base dell’articolo 64, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017 che al fine di consentire la regolare conclusione delle attività scolastiche per l’anno scolastico 2016/2017 ed il regolare avvio delle stesse per l’anno 2017/2018, aveva stabilito la prosecuzione sino alla fine del 2019 dell’acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura. Su tale assunto, parte ricorrente riteneva che non gli potesse spettare obbligatoriamente l’esecuzione delle pulizie dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi. La Cassazione ha ritenuto comunque infondato tale motivo di doglianza sulla base dell’art. 4 del D.P.R. n. 119/2009 e quindi sul presupposto che l’appartenenza dei compiti di pulizia al collaboratore ATA aveva reso indisponibile il 25 per cento dei posti di detto profilo nelle istituzioni scolastiche in cui i relativi compiti erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all’amministrazione. Errato pertanto sarebbe l’assunto del difensore del dipendente scolastico licenziato, per cui l’applicazione dell’art. 1 comma 760 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 comportasse una deroga a quanto stabilito dal D.P.R. n. 119/2009, ma tale disposizione si è limitata a disporre che dal 1° gennaio 2020 le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici, rendendo pertanto nuovamente disponibili “i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119”.
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