Il Governo con il D.L. 8 giugno 2021, n. 79, in attesa di emanare i decreti delegati attuativi della legge 46/2021, in materia di assegno unico universale, ne anticipa la fruizione, in via transitoria dal 1°luglio al 31 dicembre 2021. L’Inps con Messaggio del 17 giugno 2021, n. 2331 ha fornito le prime indicazioni preannunciando l’emanazione di un’apposita circolare operativa In particolare, il D.L. 79/2021 introduce per il periodo 1° luglio al 31 dicembre 2021 due sostegni:
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l’assegno temporaneo per i figli minori;
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la maggiorazione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF).
L’assegno temporaneo per i figli minori
L’Assegno unico e universale per ogni figlio a carico consiste in un accredito con cadenza mensile in base al numero dei figli e all’Isee del nucleo familiare di appartenenza con criteri di universalità e progressività. L’assegno unico universale partirà a pieno regime dal 1° gennaio del 2022, quindi da tale data sarà esteso a chiunque. Dal 1° luglio di quest’anno entrerà in vigore una misura ponte che prevede l’erogazione dell’assegno in favore di chi prima non ne aveva diritto come lavoratori autonomi, incapienti e titolari del Reddito di cittadinanza, e anche tale misura transitoria sarà erogata esclusivamente in funzione del numero dei figli e dell’Isee. Tali novità si traducono anche in una semplificazione rilevante in quanto il lavoratore (o meglio la famiglia del lavoratore) potrà calcolare facilmente l’importo mensile semplicemente conoscendo il proprio livello dell’Indicatore della situazione economica equivalente. Il decreto legge che contiene la misura ponte in vigore fino al 31 dicembre non abolisce nessuno degli strumenti che verranno inglobati a regime dall’Assegno unico universale (quindi le detrazioni per i figli a carico, gli assegni al nucleo familiare e il premio alla natalità). La misura provvisoria dell’assegno fino al 31 dicembre è quindi compatibile con le altre prestazioni a sostegno dei figli, mentre con l’Assegno unico è prevista la cancellazione di un insieme di strumenti di sostegno per i figli e la natalità (come l’assegno al nucleo familiare per i dipendenti ed ex-dipendenti, quello riconosciuto dal Comune al nucleo familiare con tre figli, il bonus mamme, il bonus bebé e le detrazioni previste per i figli a carico) che verranno sostituiti dall’Assegno universale unico.
I requisiti richiesti
Hanno diritto alla prestazione economica i nuclei familiari non rientrano nel campo di applicazione dell’assegno per il nucleo familiare a condizione che in sede di presentazione domanda siano in dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di accesso, cittadinanza e soggiorno del richiedente:
- essere cittadino italiano o di uno stato dell’U.E. (o suo familiare), titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino extra U.E. titolare del permesso di soggiorno U.E. di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento delle imposte sul reddito in Italia (quindi non necessariamente fiscalmente residente in Italia);
- essere domiciliato e residente in Italia (da coordinare con il punto successivo) e avere figli a carico (da intendersi, come si rileva anche dal dossier parlamentare che accompagna il decreto, fiscalmente a carico, secondo quanto disposto dall’art. 12 del TUIR, quindi con reddito non superiore a € 4.000) fino al compimento del 18° anno di età (a nostro avviso da intendersi, vista anche la finalità della norma, non aver compiuto il 18° anno di età. Vedere anche il citato dossier parlamentare);
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale (non èspecificata la tipologia del contratto, ovviamente se di carattere subordinato non deve aver diritto all’ANF).
b) Requisito economico:
1. essere in possesso, come nucleo familiare, di un indicatore ISEE (D.P.C.M. 159/2013, calcolato secondo quanto previsto per le prestazioni equivalenti rivolte ai minorenni, art. 7 del decreto) in corso di validità, i cui valori rientrino tra quelli riportati nell’allegato 1 al decreto in commento (limite massimo € 50.000).
La maggiorazione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF)
L’Assegno per il nucleo familiare (o ANF) è il sostegno che viene erogato ad alcune categorie di lavoratori, che come già accennato di sopra sarà sostituito da gennaio 2022 dall’assegno unico e universale. L’assegno per il nucleo familiare aumenta al diminuire del reddito familiare, tenendo in considerazione la tipologia del nucleo familiare, il numero dei componenti e il reddito complessivo. Tale assegno, e la maggiorazione prevista dal 1°luglio parallelamente al regime transitorio per le altre categorie, spetta a chi già riceva tale sussidio per il nucleo familiare, sia a chi presenta la richiesta per la prima volta. Nei confronti del personale avente diritto all’assegno per il nucleo familiare è prevista l’erogazione di una maggiorazione mensile nella seguente misura:
- € 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli;
- € 55 mensili per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.
L’Inps con il messaggio del 17 giugno 2021, n. 2331 chiarisce che i dipendenti per ottenere la maggiorazione per il periodo temporaneo 1.7-31.12.2021 dovranno rinnovare la richiesta di dell’assegno familiare L’Inps ha provveduto a rivalutare i livelli di reddito familiare validi per la definizione del diritto e della misura dell’ANF (ordinario) fornendo, come di consueto, le nuove tabelle (in ogni caso dalle tabelle allegate al messaggio i limiti di reddito, così come i corrispondenti importi di ANF, risultano confermati nei valori precedenti). La novità sta nel fatto che le tabelle da 11 a 19, riferite ai nuclei familiari con figli, le note sono state integrate con il richiamo alla normativa sulla maggiorazione di cui sopra.









