Con sentenza 425 pubblicata il 12 aprile scorso, il Tribumale di Potenza ha condannato il Ministero dell’Istruzione il danno da lite temeraria ai genitori di un bambino di dieci anni, aggredito da un compagno durante la ricreazione e lasciato da solo nei bagni per quarantacinque minuti.
Secondo la ricostruzione dei fatti, l’insegnante si era accorta della violenza soltanto dopo essere stata avvertita da altri bambini e aveva trovato l’alunno in bagno mentre perdeva sangue. Ciononostante nessuno si era preoccupato di avvisare i genitori, venuti a conoscenza dell’episodio soltanto al momento dell’uscita dei ragazzi da scuola.
Seppure fosse chiara la responsabilità dell’istituto scolastico, trattandosi di un evidente caso di culpa in vigilando, ai genitori è toccato fare causa per ottenere il risarcimento del danno, quantificato in oltre 6mila euro, ai quali dovranno aggiungersi adesso le spese legali e mille euro a titolo di lite temeraria, che viene riconosciuta quando il giudice configura un abuso dello strumento processuale a scopi meramente dilatori.
«È pacifico – si legge nella sentenza – che l’alunno sia stato autorizzato a recarsi da solo nei bagni dell’istituto senza che l’insegnante prevedesse di accompagnarlo o si sia premurato di verificare che entrasse nella sfera di vigilanza dei bidelli o di altri insegnanti». Da qui la responsabilità dettata dall’articolo 2048 del Codice civile che viene meno soltanto quando la scuola può dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento.
Va ricordato, poi, che l’obbligo di vigilanza è maggiore quanto più piccoli sono gli alunni. In questo caso si trattava di un caso di bullismo maturato all’interno di una scuola primaria dove l’obbligo di sorveglianza è rafforzato proprio per l’età degli studenti. Oltra al danno biologico, il giudice ha disposto il risarcimento del danno morale, inteso come «dolore, vergogna, paura disistima, disperazione».
A pesare il fatto che il bambino sia stato lasciato da solo per quarantacinque minuti, senza che nessuno se ne accorgesse, indice palese di «turbamento e della vergogna di farsi vedere dall’insegnante e dagli amici di classe nella particolare condizione di sconfitto ed umiliato dalla disputa avuta con l’altro coetaneo».
La vittima, inoltre, aveva smesso per qualche giorno di andare in classe, oltre a manifestare l’intenzione di cambiare scuola. Tutti segnali degli episodi di bullismo in corso, sottovalutati dalla scuola.
Secondo il giudici rischi di finire vittima di bullismo sono prevedibili:. «L’età adolescenziale e preadolescenziale – si legge nella sentenza – è connotata da peculiare fragilità (…) in quanto proprio in quella fase i bambini tendono caratterialmente a prevalere sull’altro sino ad instaurare una competizione caratteriale e fisica».








