Una docente ha presentato ricorso al Tribunale di Monza e Brianza avverso il provvedimento di proroga dell’anno di formazione e di prova per esito negativo adottato dalla scuola.

Motivi del ricorso

La ricorrente sinteticamente lamenta che il provvedimento in questione Le è stato notificato solo dopo aver chiesto l’accesso agli atti e che le valutazioni del Dirigente scolastico e del Comitato di valutazione sono infondate.

La docente deduce che non ha mai ricevuto richiami o provvedimenti disciplinari, né lamentele da parte dei genitori ed,inoltre, le attività di confronto e tutoraggio non erano state correttamente illustrate.

La medesima lamenta, altresì, di essere stata vittima di condotte vessatorie e discriminatorie a causa del suo orientamento sessuale.

Secondo la ricorrente la relazione sul periodo di prova del Dirigente scolastico risulta viziata da errori di valutazione e da mancanza di motivazioni, inoltre la stessa ha censurato le modalità costitutive ed operative del comitato di valutazione, ha sostenuto l’illegittimità del comitato di valutazione durante il colloquio.

Motivazioni del Tribunale

Il Tribunale ha precisato che sussiste l’interesse della docente a presentare il ricorso in quanto, sebbene la normativa prevede la possibilità della ripetizione dell’anno di formazione e di prova in caso di proroga per esito negativo, il provvedimento in questione preclude una tempestiva conferma in ruolo.

Il giudizio di eventuale illegittimità del provvedimento di proroga del periodo di prova non potrà tradursi nel riconoscimento alla conferma in ruolo in quanto riguarda gli aspetti di legittimità del provvedimento stesso e non sostituisce la valutazione della scuola.

L’anno di formazione e di prova è finalizzato a verificare le competenze professionali del docente necessarie al suo ruolo e non può essere richiesta né al docente tutor né al Dirigente scolastico un’attività volta a colmare eventuali carenze pregresse.

Dalla normativa si evince che il docente in prova deve possedere le competenze professionali necessarie al suo ruolo e che il periodo di prova è finalizzato a verificarle, consolidarle ed affinarle.

Gli atti relativi al provvedimento di valutazione del periodo di prova sono atti di natura negoziale e non soggiacciono alle regole della legge 241/1990 per cui non ha alcuna rilevanza la mancata sottoscrizione della relazione del docente tutor né il vizio di difetto di motivazione.

La valutazione del periodo di prova del datore di lavoro è insindacabile, non ha natura disciplinare ed esonera il datore di lavoro stesso da provarne la giustificazione.

Durante il periodo di prova la docente è stata valutata sotto il profilo metodologico e relazionale e le carenze e criticità evidenziate dal tutor, dai pareri del Dirigente scolastico e del Comitato di valutazione trovano supporto su fatti riscontrabili dai documenti.

L’onere di dimostrare la discriminazione da parte del Dirigente scolastico per l’orientamento sessuale incombe sul lavoratore

Conclusioni del Tribunale

In conclusione il giudizio negativo formulato dalla scuola è tutt’altro che privo di giustificazioni risulta, infatti, dettagliato e completo.

Nessuna infondatezza o illegittimità si può rilevare nel provvedimento di mancato superamento dell’anno di formazione e di prova, di conseguenza il ricorso della docente non può essere accolto e la stessa è condannata al pagamento delle spese legali.

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