Sebbene l’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non preveda un obbligo per il datore di lavoro di mettere spontaneamente a disposizione del lavorato­re, nei cui confronti sia stata elevata una contesta­zione, la documentazione su cui essa si basa, egli è però tenuto, in base ai principi di correttezza e buo­na fede nell'esecuzione del contratto, ad offrire in consultazione i documenti aziendali all'incolpato che ne faccia richiesta, laddove l'esame degli stessi sia necessario per predisporre un'adeguata difesa.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 28 ottobre 2015, n. 22025

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