Il dovere per l'Amministrazione pubblica di non dare inizio al procedimento disciplinare nei confronti del suo dipendente o di sospendere il procedimento già avviato sorge solo nel momento in cui viene esercitata l'azione penale con gli atti tipizzati dal codice di procedura penale, e ciò anche quando i fatti, suscettibili in astratto di costituire un reato, sono stati da essa stessa rilevati e denunciati all'Autorità giudiziaria.

CONSIGLIO DI STATO N. 3858 - Sez. IV — 15 luglio 2013

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