La regola di immediatezza della contestazione deve essere intesa in senso relativo, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati (nella specie, è stato ritenuto legittimo che il datore pubblico, previa sospensione cautelare disposta al momento del rinvio a giudizio, avesse avviato il procedimento disciplinare solo al momento del passaggio in giudicato della condanna penale per i reati di truffa e falso, con riguardo ad assenze per malattia rivelatesi coincidenti con viaggi di ritorno da località tropicale già in partenza prenotati posticipati rispetto alla fine delle ferie).
Corte di Cassazione, sez. lav., 15 dicembre 2014, n. 26304,








