Per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, ai procedimenti disciplinari dei docenti della scuola pubblica - soggetti, ex art. 55, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, ad un regime particolare rispetto a quello stabilito per la generalità dei dipendenti - si applicano gli artt. da 100 a 123 del d.P.R. n. 3 del 1957, come confermato dall'assenza di disposizioni direttamente rinvenibili sia nel d.lgs. n. 165 del 2001, quale fonte generale, sia nella contrattazione collettiva di settore del periodo 1994-1997; ne consegue l'insussistenza del diritto dell'incolpato ad essere sentito oralmente a propria difesa in caso di irrogazione di sanzioni più gravi del rimprovero orale.
Cassazione civile sez. lav. - 30/11/2018, n. 31086








