L'intervallo temporale fra l'intimazione del licen­ziamento disciplinare e il fatto contestato al lavora­tore assume rilievo in quanto rivelatore di una man­canza di interesse del datore di lavoro all'esercizio della facoltà di recesso; con la conseguenza che, no­nostante il differimento di questo, la ritenuta incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rap­porto può essere desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, giacché tali misure dimostrano la perma­nente volontà datoriale di irrogare la sanzione del li­cenziamento.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 12 ottobre 2015, n. 20438 -

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