I principi di specifica contestazione preventiva de­gli addebiti e di necessaria corrispondenza fra quelli contestati e quelli addotti a sostegno del licenzia­mento disciplinare (o di ogni altra sanzione), posti dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori in funzione di garanzia del lavoratore, non escludono in linea di principio modificazioni dei fatti contestati concer­nenti circostanze non significative rispetto alla fattis­pecie, il che ricorre quando le modificazioni non configurano elementi integrativi di una diversa fatti­specie di illecito disciplinare, non risultando in tal modo preclusa la difesa del lavoratore.

Per la Cassazione, il principio di necessaria corrisponden­za tra l'addebito contestato e quello posto a fondamento della sanzione disciplinare non esclude in linea di princi­pio modificazioni dei fatti contestati che riguardino circo­stanze non significative rispetto alla fattispecie, ossia non configuranti elementi integrativi di una diversa fattispe­cie di illecito disciplinare, non risultando in tal modo pre­clusa la difesa del lavoratore; il principio di necessaria corrispondenza non esclude neppure circostanze con motivazione e ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente contro dedurre. Sicché, l'operatività del principio d'immutabilità della contestazione dell'addebito al lavoratore licenziato preclude le modificazioni fatti contestati che si configurino come elementi integri vi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e grave di quella contestata, ma non quelle che, riguardino circostanze prive di valore identificativo, non ostino la difesa del lavoratore.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 9 luglio 2018, n. 17992

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account