I principi di specifica contestazione preventiva degli addebiti e di necessaria corrispondenza fra quelli contestati e quelli addotti a sostegno del licenziamento disciplinare (o di ogni altra sanzione), posti dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori in funzione di garanzia del lavoratore, non escludono in linea di principio modificazioni dei fatti contestati concernenti circostanze non significative rispetto alla fattispecie, il che ricorre quando le modificazioni non configurano elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare, non risultando in tal modo preclusa la difesa del lavoratore.
Per la Cassazione, il principio di necessaria corrispondenza tra l'addebito contestato e quello posto a fondamento della sanzione disciplinare non esclude in linea di principio modificazioni dei fatti contestati che riguardino circostanze non significative rispetto alla fattispecie, ossia non configuranti elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare, non risultando in tal modo preclusa la difesa del lavoratore; il principio di necessaria corrispondenza non esclude neppure circostanze con motivazione e ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente contro dedurre. Sicché, l'operatività del principio d'immutabilità della contestazione dell'addebito al lavoratore licenziato preclude le modificazioni fatti contestati che si configurino come elementi integri vi di una fattispecie di illecito disciplinare diversa e grave di quella contestata, ma non quelle che, riguardino circostanze prive di valore identificativo, non ostino la difesa del lavoratore.
Corte di Cassazione Sez. Lav. 9 luglio 2018, n. 17992








