Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi costituisce autonomamente una base idonea per giustificare la sanzio­ne, a meno che colui che ne abbia interesse non pro­vi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'in­fondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento.

Cassazione civile, sez. lav., 28 luglio 2017, n. 18836

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