In tema di licenziamento disciplinare, il fatto con­testato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si veri­fica una modifica della contestazione, ma solo un di­verso apprezzamento dello stesso fatto), ma l'immu­tabilità della contestazione preclude al datore di la­voro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valu­tazione dell’infrazione, dovendosi garantire l'effetti­vo diritto di difesa che la normativa sul procedimen­to disciplinare, di cui all'art. 7 st.lav., assicura al lavo­ratore incolpato.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 13 giugno 2018, n. 15524

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