In capo al datore che intende intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo incombe l'onere di provare l'impossibilità di adibire lo stesso lavoratore da licenziare ad altre mansioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Tale impossibilità, però, deve essere circoscritta alle mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore all'interno dell'azienda. L’onere probatorio, interamente a carico del datore di lavoro, può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria. Tuttavia, la prova suindicata non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stèsso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage con mansioni diverse e anche inferiori a quelle originariamente svolte, mediante l'allegazione della esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato; a tale allegazione, poi, corrisponde l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità del lavoratore nei posti predetti, da intendersi assolto anche mediante la dimostrazione di circostanze indiziarie, come l'assenza di altre assunzioni in relazione alle mansioni del dipendente da licenziare.
Corte di Cassazione Sez. Lav. 12 agosto 2016, n. 17091








