La minaccia grave determina pur sempre un tur­bamento nel soggetto passivo e non è necessario che sia circostanziata ben potendo, ancorché pro­nunciata in modo generico, produrre una altera­zione psichica, avuto riguardo alla personalità dei soggetti coinvolti. Inoltre, qualora sia pronunciata nei confronti di un proprio superiore all'interno di un contesto lavorativo, è necessario considerare, ai fini di un giudizio sulla serietà della minaccia, l'ef­fetto gravemente destabilizzante sull'attività azien­dale, allorquando l'episodio diventi pubblico nell'ambiente lavorativo, e che, comunque, essa rappresenta intrinsecamente una violazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazio­ne, cui è tenuto il lavoratore nei confronti di un suo superiore.

La Cassazione, con l'ordinanza in commento, accoglie il ricorso rilevando che i giudici di appello non hanno cor­rettamente valutato il comportamento del lavoratore, escludendo la gravità della minaccia, pur nell'ambito di una situazione di conflittualità di rapporti lavorativi già oggetto di denunce penali, conclusesi tutte in senso negativo per il lavoratore.

Ed invero, sostiene la Suprema Corte, al di fuori delle ipotesi ioci causa, la minaccia grave determina pur sempre un turbamento nel soggetto passivo e non è ne­cessario che sia circostanziata ben potendo, ancorché pronunciata in modo generico, produrre una alterazio­ne psichica, avuto riguardo alla personalità dei soggetti coinvolti.

Inoltre, l'effetto della minaccia è quello della sua idonei­tà ad incutere timore nel soggetto passivo e non di esse­re necessariamente prodromica e connessa all'esecuzio­ne del fatto prospettato.

Qualora, poi, sia pronunciata in un contesto lavorativo e, come nel caso in esame, nei confronti di un superio­re gerarchico - è necessario considerare, ai fini di un giudizio sulla serietà della minaccia, l'effetto gravemen­te destabilizzante sull'attività aziendale, allorquando l'episodio diventi pubblico nell'ambiente lavorativo, e che, comunque, essa rappresenta intrinsecamente una violazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e su­bordinazione, cui è tenuto il lavoratore nei confronti di un suo superiore.

Corte di Cassazione, Sez. Lav. 3 dicembre 2018, n. 31155

 

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