È legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, nel fruire dei permessi ex L. 104/1992, sia sorpreso dall'agenzia investigativa a svolgere attività incompatibili e non direttamente correlati con l'assistenza del familiare disabile. Il comportamento del dipendente che si avvalga, infatti, di tale beneficio per attendere a esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

Nella fattispecie la Corte d'Appello ha considerato legittimo il licenziamento, in quanto il dipendente  in due giorni consecutivi, nei quali aveva usufruito di permessi ex L. 104/1992 per assistere la madre disabile,  si era  intrattenuto in attività (in particolare, era andato al supermercato e poi al mare con la famiglia) incompatibili con la finalità di assistenza, propria dei summenzionati permessi, ledendo, conseguentemente ed irrimediabilmente, il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro tanto da non consentirne la sua prosecuzione.

La Cassazione nel respingere il ricorso del dipendente , in continuità con l'orientamento consolidatosi sul punto, ha affermato che: «l'assenza dal lavoro per fruire di permessi ai sensi della L. 104/92 deve porsi in relazione causale diretta con lo scopo di assistenza al disabile con la conseguenza che il comportamento del dipendente che si avvalga, infatti, di tale beneficio per attendere a esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore che dell'ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari».

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 16 giugno 2021, n. 17102

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