Nove anni di causa, due gradi di giudizio, stesso risultato: nessuna responsabilità della scuola per la frattura di un bambino di quinta elementare. La sentenza n. 3741/2026 della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata il 15 maggio, conferma l'orientamento consolidato della giurisprudenza in materia di responsabilità ex art. 2048 c.c., e ribadisce un principio che le famiglie tendono a sottovalutare: l'onere della prova grava su chi chiede il risarcimento, e gli appelli respinti hanno un prezzo.
Nel febbraio 2015, durante la ricreazione nel cortile di una scuola primaria di Palma Campania (provincia di Napoli), un bambino di quinta elementare cade dopo uno scontro con un compagno mentre stanno giocando a pallone con il consenso dell'insegnante presente in cortile. L'urto è significativo: il bambino riporta una frattura scomposta alla metafisi distale del radio sinistro, la parte terminale dell'avambraccio in prossimità del polso. Segue un percorso clinico articolato: riduzione provvisoria al Presidio Ospedaliero di Nola, ricovero a Napoli, intervento chirurgico con filo di Kirschner, settimane di fisioterapia. La consulenza tecnica d'ufficio accerterà postumi permanenti del 4% e sessanta giorni complessivi di invalidità temporanea.
I genitori del minore promuovono azione risarcitoria con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2017, quasi tre anni dopo i fatti, e ancora ben entro la prescrizione quinquennale dell'art. 2947 c.c. La domanda complessiva ammonta a € 17.087,90 comprensiva di danni patrimoniali (spese mediche documentate per € 242,91) e non patrimoniali. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 9162/2021, rigetta integralmente la domanda. I genitori propongono appello chiedendo una condanna ridotta a € 12.981,00. Il 15 maggio 2026 la IX sezione civile della Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 3741/2026, conferma il rigetto del primo giudice.
Per cogliere la portata della sentenza n. 3741/2026 occorre richiamare brevemente la cornice giurisprudenziale di riferimento, che le cronache non sempre esplicitano adeguatamente. La materia della responsabilità scolastica per gli infortuni degli alunni è governata, in modo ormai stabile, dai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9346 del 27 giugno 2002 (Pres. Marvulli, est. Preden), che ha posto fine a un annoso dibattito distinguendo nettamente due ipotesi alternative.
Il caso esaminato dalla Corte d'Appello di Napoli ricade nella seconda ipotesi, danno cagionato all'alunno dal fatto di un altro compagno, e dunque nell'alveo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2048, comma 2, c.c.. La distinzione non è tecnicistica: ha conseguenze pratiche significative sull'onere probatorio. Mentre nel caso di autolesione l'alunno deve provare soltanto che il danno si è verificato durante l'affidamento alla scuola (ed è la scuola a dover fornire una prova liberatoria "rinforzata"), nel caso di danno cagionato da un compagno incombe sull'attore l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia l'illecito subito da parte di un altro studente. Solo dopo che questa prova sia stata raggiunta, scatta la presunzione di responsabilità della scuola e a essa spetta di fornire la prova del fatto impeditivo.
Il principio è ribadito con costanza dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 6844/2016, espressamente richiamata dalla sentenza in esame, Cass. n. 9983/2019, Cass. n. 8811/2020 e, da ultimo, Cass. n. 33392/2025. Su questo crinale dell'onere probatorio si gioca, in concreto, la sorte di una larghissima parte delle azioni risarcitorie per infortuni scolastici.
La sentenza n. 3741/2026 accoglie integralmente la ricostruzione del Tribunale di Napoli. L'unica testimonianza acquisita in giudizio è quella dell'insegnante presente in cortile al momento dell'incidente. Dalla deposizione emerge che gli alunni stavano giocando a pallone con il consenso dell'insegnante e che il bambino è caduto a seguito di uno scontro con un compagno. Non risulta, è il passaggio decisivo, alcuna spinta intenzionale, né un comportamento del compagno "caratterizzato da modalità anomale, imprudenti o eccedenti rispetto a quelle normalmente proprie del gioco". Lo scontro, scrive la Corte, rientra nella fisiologia di una partita di calcio tra bambini.
È esattamente in questo passaggio che la domanda risarcitoria collassa. Senza la prova del fatto illecito del compagno, senza, cioè, un comportamento che eccede la normalità della dinamica ludica, non scatta la presunzione di responsabilità della scuola ex art. 2048, comma 2. L'azione resta priva del proprio fondamento giuridico, indipendentemente dalla gravità delle conseguenze patite dal bambino e dalla bontà della documentazione medica prodotta.
La Corte affronta anche un argomento ulteriore proposto dai genitori: la responsabilità della scuola consisterebbe nell'aver "autorizzato il gioco del pallone" durante la ricreazione, senza predisporre misure preventive adeguate. Anche questa argomentazione viene respinta. Il cortile era sorvegliato dall'insegnante, non erano state segnalate condizioni di pericolo specifiche della pavimentazione o degli arredi, il gioco del calcio non costituisce un'attività intrinsecamente rischiosa per bambini di quella età in un contesto controllato. Non era in altri termini esigibile dalla scuola una previsione cautelare ulteriore.
La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato. Solo per restare al Foro di Napoli e alle ultime settimane, va segnalata almeno la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8093 del 15 maggio 2026, pubblicata lo stesso giorno della pronuncia di appello qui in commento, che ha rigettato la domanda risarcitoria per la caduta di un ragazzo di 12 anni in palestra durante l'ora di educazione fisica, qualificando l'evento come alea sportiva e ritenendo che non vi fosse condotta anomala. Analogamente la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6702/2026 su un caso di frattura dell'avambraccio in cortile a Caserta (ragazzo che inciampa nel tentativo di recuperare un pallone), inquadrata come caso fortuito. È il filone interpretativo coerente con i principi delle Sezioni Unite del 2002 e con la giurisprudenza di legittimità più recente: il danno conseguente all'ordinaria dinamica ludica, in assenza di condotte illecite, non è risarcibile né a titolo extracontrattuale né contrattuale.
La sentenza produce per i genitori un effetto economico significativo, che spesso viene sottostimato al momento della scelta di impugnare. La Corte d'Appello, oltre a confermare il rigetto, li condanna al pagamento delle spese del grado di appello, liquidate in € 2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%. E dispone la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.
Quest'ultimo istituto, introdotto dalla legge di stabilità 2013, opera ogni volta che l'impugnazione (appello o ricorso per cassazione) è dichiarata integralmente infondata o inammissibile. L'effetto è quello di una sanzione processuale per chi prosegue un'azione manifestamente non fondata: si applica, in via automatica, un contributo unificato pari al doppio di quello ordinariamente versato per l'introduzione del giudizio di impugnazione. Per i giudizi di valore intermedio, possono essere alcune centinaia di euro aggiuntive che si sommano alle spese di lite.
Il bilancio complessivo per la famiglia, dunque, non è solo un risarcimento mancato: è un esborso effettivo. Nove anni di processi, due gradi di giudizio, costi sostenuti per i propri legali, e infine condanna alle spese della controparte oltre al raddoppio del contributo. Una vicenda che al netto delle valutazioni sul singolo caso, che vanno rimesse a chi vi ha assistito direttamente invita a un esercizio di prudenza valutativa da parte dei legali che assistono le famiglie in situazioni simili: non basta che l'evento sia grave e ben documentato sotto il profilo medico-legale; occorre verificare con rigore la sostenibilità della prova del fatto illecito del compagno, senza la quale l'azione è destinata, salvo eccezioni, al fallimento.
La sentenza consente di trarre alcune indicazioni di buon senso giuridico-organizzativo per le istituzioni scolastiche, valide al di là del singolo caso.
- Sorveglianza in cortile durante la ricreazione: la presenza di un docente in cortile è essenziale e va garantita sempre. La Corte d'Appello ha valorizzato proprio la presenza dell'insegnante come elemento di sorveglianza adeguata. È bene che le scuole formalizzino il turnover di sorveglianza in modo verificabile, attraverso ordini di servizio o appositi registri, perché in caso di contenzioso la prova della presenza effettiva può fare la differenza.
- Documentazione dell'evento: in caso di infortunio, la scuola deve immediatamente redigere una relazione interna dettagliata sulla dinamica dell'evento, con eventuale acquisizione di testimonianze. Questa documentazione, che spesso le scuole non producono o producono in modo sommario, è la base difensiva fondamentale in un eventuale contenzioso. La sua assenza o genericità si traduce in vantaggio per chi agisce in giudizio.
- Attività ludico-sportive in cortile: non vi è alcun divieto di consentire il gioco del pallone, e la sentenza lo chiarisce con nettezza. Le scuole non devono "pre-allarmarsi" e introdurre divieti generalizzati per timore di responsabilità, un eccesso prudenziale che porterebbe a una desocializzazione dei contesti ricreativi senza alcun beneficio sostanziale. Quel che conta è la sorveglianza effettiva e la valutazione caso per caso delle condizioni di sicurezza.
- Legittimazione passiva: va ricordato, ai sensi dell'art. 61, comma 2, della L. 312/1980, che gli insegnanti statali non possono essere convenuti direttamente in giudizio per la "culpa in vigilando". Legittimato passivo è il Ministero dell'Istruzione e del Merito, salvi i casi di dolo o colpa grave in cui può scattare il giudizio di responsabilità contabile davanti alla Corte dei Conti. Una garanzia processuale per il personale docente che è bene conoscere e valorizzare.
- Polizze assicurative integrative: molte scuole sottoscrivono polizze RC e infortuni a copertura degli studenti, che operano a prescindere dall'accertamento della responsabilità della scuola. È opportuno che le famiglie siano correttamente informate della natura e dei limiti di tali coperture: la polizza infortuni copre l'evento in quanto tale, ma non sostituisce e non duplica eventuali azioni risarcitorie ulteriori, che restano possibili ma, come la sentenza dimostra, soggette a un onere probatorio rigoroso.
La sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3741/2026 non costituisce, sotto il profilo dei principi affermati, una pronuncia innovativa. Riapplica con linearità un orientamento giurisprudenziale consolidato dal 2002 e periodicamente ribadito dalla Cassazione. Il suo interesse risiede piuttosto, da un lato, nella nitidezza con cui chiarisce ciò che è e ciò che non è la "responsabilità della scuola" per gli infortuni in ricreazione; dall'altro, nel suo essere un caso di scuola, in senso letterale e figurato, di come la mancata comprensione del riparto degli oneri probatori possa condurre a una sconfitta processuale gravosa per la famiglia che ha agito in giudizio.
Resta sullo sfondo un tema di politica del diritto che la giurisprudenza, da sola, non può risolvere. Esiste una vasta zona grigia tra il danno cagionato da un fatto illecito di un compagno (risarcibile, salvo prova liberatoria) e il danno conseguente alla pura alea ludica (non risarcibile). In questa zona grigia ricade una parte significativa degli infortuni reali dei minori a scuola, eventi che hanno conseguenze concrete sulle famiglie e che, allo stato, restano coperti solo dalle polizze assicurative scolastiche, spesso con massimali contenuti. Una riflessione più ampia sui meccanismi di indennizzo "no-fault" per gli infortuni scolastici, sulla scorta di esperienze già presenti in altri ordinamenti europei, sarebbe quanto mai opportuna. Non è un tema di responsabilità: è un tema di tutela sociale del minore e della sua famiglia, che merita di essere affrontato fuori dalle dinamiche del contenzioso.
Per la scuola e per i docenti il messaggio è doppio. Da un lato, la conferma che il sistema giuridico riconosce alla scuola uno spazio di normale gestione delle attività ludico-ricreative, e non chiede ai docenti di trasformarsi in custodi onniscienti. Dall'altro, il monito a non abbassare mai la qualità della sorveglianza e della documentazione dell'evento: la sentenza, pur favorevole alla scuola, premia un dispositivo organizzativo accurato (insegnante presente, ricostruzione lineare dei fatti, prova testimoniale solida). Senza quel dispositivo, l'esito avrebbe potuto essere diverso.








