In materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri, l'imprenditore è integralmente responsabile dell’infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore.
La Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora esso sia ascrivibile non soltanto ad una disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza di quest'ultimo.
Il datore di lavoro può essere, infatti, totalmente esonerato da ogni responsabilità solo laddove il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento, così integrando il cosiddetto "rischio elettivo", ossia una condotta del lavoratore esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, e come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione lavorativa ed attività assicurata (cfr. da ultimo Cass. n. 10319/2017).
Qualora detti caratteri non ricorrano, il datore è invece integralmente responsabile dell'infortunio che dipenda dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché in tal caso la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza (cfr. ex plurimis Cass. n. 27127/2013).
Ed infatti, prosegue la Corte, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente corretto uso da parte del dipendente
Corte di Cassazione Sez. Lav. 24 ottobre 2018, n. 27034








