La partecipazione di un lavoratore, ancorché in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, ad una riunione promossa dal datore di lavoro presso la propria sede, ed avente ad oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa, non può di certo ritenersi atti­nente ad interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela assicura­tiva. Ne discende, pertanto, che deve ritenersi inden­nizzabile l'infortunio in itinere del quale sia stato vit­tima il lavoratore durante il viaggio di ritorno al can­tiere dove egli alloggiava a seguito della riunione alla quale aveva partecipato mentre usufruiva di un per­messo sindacale.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 7 luglio 2016

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