La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 31 marzo 2026, n. 7969 ha affermato che È nullo, per violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., il licenziamento intimato al lavoratore per superamento del periodo di comporto quando, anche a seguito di accertamento sopravvenuto (nella specie, accoglimento di opposizione amministrativa in sede INAIL), risulti che tale periodo non era in realtà decorso, dovendosi escludere dal computo le assenze riconducibili a infortunio sul lavoro; in tal caso, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n.23/2015, trova applicazione il regime della tutela reintegratoria e risarcitoria piena, con condanna del datore di lavoro al risarcimento commisurato all'intero periodo dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione,
senza che rilevi l'assenza di colpa datoriale né sia invocabile la limitazione del risarcimento sulla base dell'art.1218 c.c.
Un lavoratore agiva in giudizio per impugnare il licenziamento comunicatogli per asserito superamento del c.d. periodo di comporto. Sia il Tribunale che la Corte d'appello accoglievano le domande del lavoratore dichiarando nullo il licenziamento
per violazione dell'art. 2110 c.c. con applicazione della tutela reintegratoria piena ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, e, dunque, con condanna della società alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento delle indennità
risarcitorie dovute per il periodo dal licenziamento alla sentenza.
A fondamento della propria decisione, i Giudici rilevavano che nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dalla società datrice, il c.d. periodo di comporto non era stato superato in quanto erano state erroneamente computate, in tale periodo, le giornate di assenza dovute all' infortunio.
Per l'annullamento della sentenza d'appello proponeva ricorso alla Suprema Corte la società datrice, lamentando l'erroneità della decisione impugnata laddove la Corte, pur avendo accertato un comportamento soggettivamente incolpevole della società,
l'ha comunque condannata al pagamento delle indennità risarcitorie in misura superiore a quella minima stabilita dalla normativa vigente, disattendendo, peraltro, il principio di cui all'art. 1218 c.c., secondo il quale il debitore non è tenuto al
risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
A fronte di tale censura, la Cassazione ha rigettato il ricorso.
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha rilevato, in primo luogo, che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c. Sulla base di tale
premesse, la Cassazione ha ritenuto che la prospettazione della società datrice non fosse sostenibile sulla base del dato letterale della normativa applicabile (ossia l'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015), che - diversamente dal sistema delineato dall'art.
18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) - non prevede più l'attenuazione della tutela reintegratoria e risarcitoria in caso di licenziamento nullo, ma quella piena per tutto il periodo dal licenziamento, con l'unico limite dell'aliunde perceptum.








