La Corte di Cassazione Sez. Lav., ord. 9 maggio 2025 n. 12322 ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che, in permesso ai sensi della L. 104/92, pur allontanandosi per alcune ore dall'abitazione in cui coabita con il familiare disabile, risulti aver dedicato il restante tempo all'assistenza dello stesso, giacché l'utilizzo dei permessi per attività personali non integra di per sé abuso del diritto ove residui un concreto apporto assistenziale.
La Corte d'appello confermando la sentenza di primo grado, accoglieva l'impugnativa del licenziamento di una lavoratrice, cui era stato contestato l'abuso dei permessi giornalieri ex lege 104/1992, per l'effetto condannando il datore di lavoro alla reintegrazione della dipendente oltre al pagamento di una somma pari alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, fino a un massimo di 12 mensilità, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Avverso tale sentenza della Corte di Appello il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione, eccependo che il giudice di merito avrebbe erroneamente interpretato il dato normativo in materia di permessi ex lege 104/1992, in ragione del quale anche un breve esercizio di attività differenti da quelle di assistenza ha rilevanza disciplinare e costituisce abuso del diritto. Del pari erroneamente, la Corte d'appello non avrebbe considerato che era provato in giudizio, tramite la relazione ispettiva, e non contestato dalla lavoratrice, che essa, nelle giornate in cui aveva fruito dei permessi, aveva frequentato solo per pochi minuti la residenza della persona assistita, comunicato all'INPS, e si era inoltre dedicata ad attività di cura della propria persona.
La Suprema Corte preliminarmente richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui "l'elemento essenziale della fattispecie di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 è l'esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile". Tale nesso deve individuarsi nella "chiara e inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro." L'assistenza al disabile, dunque, deve esser intesa come comprensiva dello svolgimento di tutte le attività che il disabile non può compiere autonomamente.
Dalla corretta individuazione dell'ambito dell'assistenza discende che "l'accertamento dell'abuso del diritto ai permessi ex art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, comporta la verifica dell'elisione del nesso causale fra l'assenza dal lavoro e l'assistenza del disabile, da valutarsi non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, tenendo conto, quindi, di tutte le circostanze del caso concreto, sicché tale abuso può configurarsi solo quando l'assistenza è mancata del tutto, oppure è avvenuta per tempi così irrisori, o con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate la salvaguardia degli interessi dell'assistito e le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro all'adempimento della prestazione lavorativa.".
Pertanto la Cassazione ritiene che la sentenza impugnata sia conforme ai suesposti principi. Infatti, nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto provato che la persona assistita dimorava, non già presso la propria residenza, ma presso l'abitazione della lavoratrice, la quale, nei giorni oggetto di contestazione, si era allontanata da casa, e dunque certamente non aveva prestato assistenza, per sole 22 ore su 120. Condivisibilmente i giudici del reclamo hanno pertanto escluso la sussistenza dell'abuso dei permessi, atteso che il numero di ore per cui non era stata prestata assistenza era inferiore rispetto a quello delle ore lavorative non svolte in virtù dei permessi stessi, e il datore di lavoro non aveva neanche provato la coincidenza tra l'orario di allontanamento e quello di lavoro. Del pari infondata l'eccezione di violazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onere probatorio, essendosi la Corte territoriale attenuta al principio secondo cui grava sul lavoratore provare di aver eseguito la prestazione di assistenza in un luogo diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso di specie, presso la propria abitazione. La Cassazione rigetta pertanto il ricorso, nulla statuendo sulle spese, in ragione della tardività del deposito del controricorso da parte della resistente.








