Il criterio dell'immediatezza, esplicazione del ge­nerale precetto di correttezza e buona fede nell'ese­cuzione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser com­patibile con un intervallo di tempo più o meno lun­go, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione glo­bale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà impren­ditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti.

La Suprema Corte, richiamando il consolidato orienta­mento della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha rilevato che in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contesta­zione o del provvedimento espulsivo induce ragionevol­mente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasse­duto al licenziamento, ritenendo l'addebito non grave o comunque non meritevole della massima sanzione (cfr. Cass. 9 agosto 2013, n. 19115; Cass. 1 luglio 2010, n. 15649; Cass. 15 maggio 2006, n. 11100; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19424).

La Suprema Corte ha, inoltre, sottolineato come il crite­rio dell'immediatezza, esplicazione del generale precetto di correttezza e buonafede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, vada inteso in senso relativo, potendo, nei ca­si concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più 0 meno lungo, necessario per l'accertamento e la va­lutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazio­ne globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala ge­rarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abili­tato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di ac­certamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti (Cass. 1 luglio 2010, n. 15649; Cass. 22 ot­tobre 2007, n. 22066; Cass. 6 settembre 2006, n. 19159; Cass. 29 marzo 2004, n. 6228; Cass. 19 agosto 2003, n. 12141).

In base a tali principi i giudici di legittimità hanno rite­nuto che la sentenza impugnata dovesse ritenersi cor­retta, dal punto di vista giuridico, nella parte in cui aveva considerato tempestiva la contestazione discipli­nare adottata, in quanto aveva dato conto della com­plessità della struttura organizzativa aziendale, del nu­mero di operazioni irregolari contestate al lavoratore, pari a ventotto, e della verifica ispettiva svolta. La Su­prema Corte riteneva inoltre che l'intervallo di tempo intercorso tra la conoscenza dei fatti da parte datoriale (25.11.2013) e la contestazione scritta (4.2.2014), pari a circa due mesi, con successivo licenziamento del 21.3.2014, non poteva considerarsi idoneo ad ingenerare nel dipendente la convinzione della rinuncia all'eserci­zio del potere di recesso - e tanto meno poteva conside­rarsi incompatibile con la giusta causa di licenziamento -, tenuto conto che era stata immediatamente revocata al dipendente l'abilitazione all'attività di cassa.

Con specifico riferimento alla denunciata violazione del diritto di difesa, la Suprema Corte ha osservato che so­no legittime le indagini preliminari del datore di lavoro, volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per ve­rificare la configurabilità (0 meno) di un illecito disci­plinare e per identificarne il responsabile, purché all'esi­to delle stesse il datore proceda - ai sensi dell'art. 7, se­condo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970 - alla rituale contestazione dell'addebito, con possibilità per il lavoratore di difendersi anche con l'assistenza dei rap­presentanti sindacali (Cass. 8 agosto 2003, n. 12027; Cass. 26 maggio 2001, n. 7193).

Corte di Cassazione Sez. Lav. 27 novembre 2018, n. 30679

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