Il criterio dell'immediatezza, esplicazione del generale precetto di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti.
La Suprema Corte, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha rilevato che in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo l'addebito non grave o comunque non meritevole della massima sanzione (cfr. Cass. 9 agosto 2013, n. 19115; Cass. 1 luglio 2010, n. 15649; Cass. 15 maggio 2006, n. 11100; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19424).
La Suprema Corte ha, inoltre, sottolineato come il criterio dell'immediatezza, esplicazione del generale precetto di correttezza e buonafede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, vada inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più 0 meno lungo, necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti e, quindi, di adozione dei relativi provvedimenti (Cass. 1 luglio 2010, n. 15649; Cass. 22 ottobre 2007, n. 22066; Cass. 6 settembre 2006, n. 19159; Cass. 29 marzo 2004, n. 6228; Cass. 19 agosto 2003, n. 12141).
In base a tali principi i giudici di legittimità hanno ritenuto che la sentenza impugnata dovesse ritenersi corretta, dal punto di vista giuridico, nella parte in cui aveva considerato tempestiva la contestazione disciplinare adottata, in quanto aveva dato conto della complessità della struttura organizzativa aziendale, del numero di operazioni irregolari contestate al lavoratore, pari a ventotto, e della verifica ispettiva svolta. La Suprema Corte riteneva inoltre che l'intervallo di tempo intercorso tra la conoscenza dei fatti da parte datoriale (25.11.2013) e la contestazione scritta (4.2.2014), pari a circa due mesi, con successivo licenziamento del 21.3.2014, non poteva considerarsi idoneo ad ingenerare nel dipendente la convinzione della rinuncia all'esercizio del potere di recesso - e tanto meno poteva considerarsi incompatibile con la giusta causa di licenziamento -, tenuto conto che era stata immediatamente revocata al dipendente l'abilitazione all'attività di cassa.
Con specifico riferimento alla denunciata violazione del diritto di difesa, la Suprema Corte ha osservato che sono legittime le indagini preliminari del datore di lavoro, volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità (0 meno) di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile, purché all'esito delle stesse il datore proceda - ai sensi dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970 - alla rituale contestazione dell'addebito, con possibilità per il lavoratore di difendersi anche con l'assistenza dei rappresentanti sindacali (Cass. 8 agosto 2003, n. 12027; Cass. 26 maggio 2001, n. 7193).
Corte di Cassazione Sez. Lav. 27 novembre 2018, n. 30679








