L'intervallo temporale fra l'intimazione del licen­ziamento disciplinare e il fatto contestato al lavo­ratore assume rilievo in quanto rivelatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro al­l'esercizio della facoltà di recesso; con la conse­guenza che, nonostante il differimento di questo, la ritenuta incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere desunta da misure cautelari (come la sospensione) adot­tate in detto intervallo dal datore di lavoro, giac­ché tali misure - specialmente se l'adozione di esse sia prevista dalla disciplina collettiva del rapporto - dimostrano la permanente volontà da­toriale di irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento, con la precisazione che il re­quisito dell'immediatezza della contestazione deve essere inteso in senso relativo, potendo esse­re compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ri­tardare il provvedimento di recesso, restando co­munque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.

Cassazione civile, sez. lav. 18 dicembre 2014, n. 26744

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